˙ Ordinanza 89/1980 (ECLI:IT:COST:1980:89)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMADEI - Redattore:  - Relatore: BUCCIARELLI DUCCI
Camera di Consiglio del 22/04/1980;    Decisione  del 05/06/1980
Deposito del 11/06/1980;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  16285
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 89

ORDINANZA 5 GIUGNO 1980

Deposito in cancelleria: 11 giugno 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 166 del 18 giugno 1980.

Pres. AMADEI - Rel. BUCCIARELLI DUCCI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. a), del d.lg.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39 (Disciplina del trattamento di riversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia) promossi con ordinanze dei Pretori di Brescia e di Mantova, emesse il 2 e il 22 maggio 1979 nei procedimenti civili vertenti tra Penna Angela e l'INPS e tra Riderelli Rosa e l'INPS, iscritte ai nn. 492 e 658 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 237 e 332 del 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1980 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe citate è stata sollevata dai Pretori di Brescia e Mantova la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. a, del d.lg.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39, nella parte in cui sancisce la perdita del diritto alla pensione di riversibilità a carico della previdenza sociale, nei confronti delle figlie dell'assicurato o del pensionato che, successivamente, si siano maritate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che la medesima questione è stata decisa con sentenza di questa Corte n. 140 del 1979, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, lett. a, del d.lg.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. a, del d.lg. lgt. 18 gennaio 1945, n. 39, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 140 del 1979.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere