˙ Ordinanza 84/1980 (ECLI:IT:COST:1980:84)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMADEI - Redattore:  - Relatore: MACCARONE
Camera di Consiglio del 20/03/1980;    Decisione  del 05/06/1980
Deposito del 11/06/1980;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  16280
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 84

ORDINANZA 5 GIUGNO 1980

Deposito in cancelleria: 11 giugno 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 166 del 18 giugno 1980.

Pres. AMADEI - Rel. MACCARONE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 15 e 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dell'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme sui programmi e sul coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica - Modalità di determinazione della indennità di espropriazione e di occupazione), promossi con ordinanze emesse dalla Corte d'appello di Genova il 15 e l'8 febbraio e il 10 maggio 1979, rispettivamente iscritte ai nn. 386, 387 e 798 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 189 del 1979 e n. 15 del 1980.

Visti gli atti di costituzione di Firpo G. Battista e Lorenzo e del Comune di Genova, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1980 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 della legge 22 ottobre 1971, n.865 e 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 concernenti i criteri per la determinazione delle indennità relative ai suoli edificatori espropriati per pubblica utilità;

Considerato che dette norme sono state dichiarate illegittime con la sentenza del 25 gennaio 1980, n. 5 di questa Corte, ed hanno quindi cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.);

che con le ordinanze suddette è stata sollevata anche questione di legittimità dell'art. 15 della legge n. 865 del 1971, come modificato dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977, per la parte in cui, ai fini della determinazione in sede di gravame della misura dell'indennità di esproprio dei terreni con destinazione edilizia fa riferimento ai criteri fissati dalle indicate disposizioni dichiarate illegittime;

che, per la detta parte, il menzionato art. 15 non può più trovare applicazione, essendo venuta meno la norma base alla quale si riferiva, ferma ovviamente restando la disciplina dettata per quanto riguarda la determinazione dell'indennità di esproprio dei terreni con destinazione agricola, così come già posto in evidenza al punto 5 della menzionata sentenza n. 5 del 1980 di questa Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti a questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15 e 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificati dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 42 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere