˙ Ordinanza 82/1980 (ECLI:IT:COST:1980:82)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMADEI - Redattore:  - Relatore: ROEHRSSEN
Camera di Consiglio del 20/03/1980;    Decisione  del 05/06/1980
Deposito del 11/06/1980;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14487
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 82

ORDINANZA 5 GIUGNO 1980

Deposito in cancelleria: 11 giugno 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 166 del 18 giugno 1980.

Pres. AMADEI - Rel. ROEHRSSEN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Imposta sul valore aggiunto) promossi con ordinanze emesse dalla Commissione tributaria di secondo grado di Mantova e dalla Commissione tributaria di primo grado di Livorno, rispettivamente in data 4 novembre 1978 e 30 gennaio 1979 sui ricorsi proposti dalla Soc.n.c. Mantovana Carni e da Lulli Romano, iscritte ai nn. 629 e 723 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 318 e 353 del 1979.

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1980 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.

Ritenuto che nei giudizi in epigrafe, con le ordinanze ivi indicate, sono state sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (recante "Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto"), nella parte in cui non prevede la possibilità di definizione in via breve per le violazioni che non siano state constatate in occasione degli accertamenti di cui all'art. 52 dello stesso d.P.R. n. 633 del 1972.

Considerato che i giudizi di legittimità costituzionale promossi richiedono un'unica trattazione, stante l'unitarietà dell'oggetto;

Ritenuto che perciò essi debbono essere riuniti;

Considerato che - come già rilevato da questa Corte con le ordinanze n. 22 e n. 129 del 1979 - gli artt. 1 e 3 del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 (recante "Disposizioni integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, anche in attuazione della delega prevista dalla legge 13 novembre 1978, n. 765, riguardante l'adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto alla normativa comunitaria") hanno interamente mutato il testo dell'art. 58, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, con effetto retroattivo, modificando il regime e le ipotesi di conciliazione amministrativa in materia di violazione della normativa sull'IVA;

Ritenuto che in conseguenza di ciò si rende necessario - in conformità di quanto già statuito da questa Corte con le ordinanze n. 22 e n. 129 del 1979 per questioni analoghe a quelle in esame - che i giudici a quibus riesaminino la rilevanza delle questioni proposte, tenendo conto della suddetta nuova normativa e che occorre quindi disporre la restituzione degli atti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere