˙ Ordinanza 70/1980 (ECLI:IT:COST:1980:70)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMADEI - Redattore:  - Relatore: VOLTERRA
Camera di Consiglio del 14/02/1980;    Decisione  del 29/04/1980
Deposito del 05/05/1980;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  16277
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 70

ORDINANZA 29 APRILE 1980

Deposito in cancelleria: 5 maggio 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 131 del 14 maggio 1980.

Pres. AMADEI - Rel. VOLTERRA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 7 e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promossi con tre ordinanze emesse il 18 luglio 1979 dal Pretore di Putignano, nei procedimenti penali a carico di De Tommasi Sebastiano, Panarelli Natale e D'onghia Michele, iscritte ai nn. 690, 691 e 692 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 del 12 dicembre 1979.

Udito nella camera di consiglio del 14 febbraio 1980 il Giudice relatore Edoardo Volterra;

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe il Pretore ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 7 e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, coordinati con l'art. 1901 del codice civile, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Considerato che, pur dando atto che analoga questione è stata ritenuta non fondata da questa Corte con le sentenze n. 18 del 1975 e n. 14 del 1979, il Pretore la ripropone, limitandosi ad osservare che non sembrano "del tutto convincenti le ragioni del rigetto"; che questa Corte ha inoltre dichiarato manifestamente infondate analoghe questioni con ordinanze nn. 217/1975, 11 e 56/1976 e 34/1978; che non sussiste alcun motivo per discostarsi dai precedenti.

Visto l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 7 e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, coordinati con l'art. 1901 del codice civile, promossa, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Putignano, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere