N. 65
SENTENZA 16 APRILE 1980
Deposito in cancelleria: 22 aprile 1980.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 118 del 30 aprile 1980.
Pres. AMADEI - Rel. ANDRIOLI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 416 cod.proc.civ., modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 giugno 1975 dal pretore di Fivizzano nel procedimento civile vertente tra Pietrelli Decimo Sesto e il Comune di Fivizzano, iscritta al n. 448 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 19 novembre 1975;
2) ordinanza emessa il 24 febbraio 1976 dal pretore di Aulla nel procedimento civile vertente tra Calani Luigi e la ditta Carpanelli Raffaele, iscritta al n. 458 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 1 settembre 1976;
3) ordinanza emessa il 27 novembre 1976 dal pretore di Oppido Mamertina nel procedimento civile vertente tra Tripodi Antonino e il Seminario Vescovile di Oppido Mamertina, iscritta al n. 760 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 del 2 marzo 1977.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 febbraio 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto:
1. - In calce al ricorso, proposto dallo stradino Decimo Sesto Pietrelli per conseguire differenze di retribuzione e indennità di anzianità e depositato il 18 aprile 1975, l'adito pretore di Fivizzano fissò per la discussione l'udienza del 6 giugno 1975 avvertendo che, a sensi del secondo comma dell'art. 415 c.p.c., le parti erano tenute a comparire personalmente, con decreto del 19, notificato, in una con la copia del ricorso, al convenuto Comune di Fivizzano, a mani del Sindaco, il 23 dello stesso mese.
All'udienza di discussione si costituì, giusta delibera di urgenza, adottata dalla Giunta il 21 maggio 1975 e pubblicata il successivo 4 giugno, il Comune eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e contestando la fondatezza in merito delle domande attrici. Avendo l'attore eccepito la tardività di costituzione del convenuto, il pretore, con ordinanza di pari data, dichiarò come non avvenuta detta costituzione rinviando all'udienza del 27 giugno 1975 per l'assunzione della prova per testi richiesta dall'attore e l'audizione personale delle parti.
All'udienza del 27 giugno 1975, il pretore, ripresa in esame la dichiarazione di irregolarità della costituzione del convenuto, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità dell'art. 416 c.p.c. con ordinanza di pari data, regolarmente comunicata e notificata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 19 novembre 1975 (n. 448 reg. ord. 1975).
Premesso che la preclusione, in detta norma prevista, non può essere posta da parte mediante l'applicazione delle norme che disciplinano la costituzione tardiva del contumace nel rito ordinario per non essere queste suscettibili di analogia, ha il pretore ravvisato nell'art. 416 attentato grave al diritto inviolabile di difesa, garantito dall'art. 24 Cost., che l'inapplicabilità della disciplina della costituzione tardiva del convenuto, propria del rito ordinario, non varrebbe a impedire; art. 416 che non riceverebbe giustificazione neppure dalla direttiva di tutela della parte più debole perché convenuto nel rito speciale del lavoro può essere anche il lavoratore. Di conseguenza, il giudice a quo ha rimesso alla Corte l'esame della questione di legittimità dell'art. 416 nella parte in cui fissa per la costituzione del convenuto termine a dieci giorni prima dell'udienza di discussione.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 9 ottobre 1975, in cui ha, tra l'altro, osservato, a sostegno della conclusione d'infondatezza della proposta questione, che il termine, fissato nella impugnata norma, è più che sufficiente al convenuto per apprestare la difesa.
2. - In calce al ricorso, proposto da Calani Luigi, che assumeva di essere stato licenziato per non aver inviato i certificati medici di malattia, per conseguire la retribuzione sino all'effettiva guarigione e il risarcimento dei danni, nonché l'indennità di anzianità, e depositato il 29 dicembre 1975, il pretore di Aulla fissò per la discussione l'udienza del 24 febbraio 1976, "precisando che, ai sensi dell'art. 420 c.p.c., la mancata comparizione personale delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione", con decreto di pari data, consegnato il successivo 31 dal cancelliere della pretura al locale ufficio postale per la notifica alla convenuta Impresa di costruzioni elettrodotti di Campanelli Raffaele. Questi, con atto ricevuto il 23 febbraio 1976 dal segretario comunale di Licciana Nardi (domicilio dell'attore e sede dell'impresa convenuta), nominò suo procuratore speciale Galeazzi Adamo Giuseppe, che, in suo nome, si costituì mediante memoria 24 febbraio 1976, in cui chiese dichiarare nullo per genericità, cagionata dalla mancata applicazione dei nn. 4 e 5 dell'art. 414 c.p.c., il ricorso e, gradatamente, dichiarare infondata la domanda e, per l'ipotesi di ritenuta ritualità del ricorso, giudicare non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 416 c.p.c. in quanto fissa il termine di dieci giorni per la costituzione del convenuto.
Con ordinanza 24 febbraio 1976, debitamente comunicata e notificata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 1° settembre 1976 (n. 458 reg. ord. 1976), l'adito pretore , ritenutane la rilevanza, ha d'ufficio dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 416 c.p.c., in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., nella parte in cui fissa per la costituzione del convenuto termine di giorni dieci prima della udienza di discussione.
La motivazione è mutuata dalla ordinanza del pretore di Fivizzano e, quindi, vi si denuncia non tanto la esiguità del termine quanto la mancata previsione della costituzione tardiva del convenuto.
Nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto, depositato il 21 settembre 1976, riproduttivo dell'altro versato nell'incidente n. 448/1975.
3. - In calce al ricorso, proposto da Tripodi Antonino per differenze di retribuzione, straordinario e indennità di anzianità, e depositato il 12 luglio 1976, il pretore di Oppido Mamertina fissò per la discussione e la personale comparizione delle parti l'udienza del 9 settembre 1976 con decreto del 12 luglio 1976, notificato, in una con copia del ricorso, il successivo 13 al convenuto Seminario di Oppido Mamertina, del quale veniva dichiarata all'udienza di discussione la contumacia. All'udienza di rinvio del 21 ottobre 1976, si costituì il difensore del Seminario mediante comparsa di risposta, in cui sollevò, in via pregiudiziale, questione di costituzionalità degli artt. 411, 412, 414, 416, 420, 421, 423, 429, ultimo comma, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
Con ordinanza 27 novembre 1976, debitamente comunicata e notificata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 2 marzo 1977 (n. 760 reg. ord. 1976), l'adito pretore, revocata la dichiarazione di contumacia del convenuto, ha, nel dispositivo, "ritenuto che le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa del convenuto non sono manifestamente infondate e che, al contrario, sono rilevanti ai fini della decisione della causa".
Peraltro, nella motivazione ha osservato che "le norme in questione eccepite dal convenuto e particolarmente per quanto concerne l'art. 416 c.p.c., si appalesano gravemente lesive del diritto inviolabile della difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione in quanto non si limita a stabilire perentorie decadenze che potrebbero apparire giustificate per esigenze di speditezza processuale, ma è tale da escludere, con la possibilità di una costituzione tardiva, la stessa possibilità della difesa".
Ha infine rilevato che "le eccezioni proposte pregiudizialmente dal convenuto devono essere interpretate soprattutto in relazione all'art. 3 della Costituzione rispetto alle norme del codice di procedura civile".
Nessuna delle parti si è costituita avanti la Corte, né ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. - Alla pubblica udienza del 13 febbraio 1980 il giudice Andrioli ha svolto la relazione e l'interveniente Presidenza ha insistito nelle conclusioni.
Considerato in diritto:
Va disposta, per la evidente connessione, la riunione dei tre procedimenti.
La sostanza delle ordinanze dei pretori di Fivizzano e di Aulla si riduce all'affermazione che la esiguità del termine fissato per la costituzione del convenuto si risolve in violazione del diritto di difesa per l'inapplicabilità, nel rito del lavoro, della disciplina della costituzione tardiva del convenuto contumace nei giudizi, avanti ad uffici collegiali, svolti nell'osservanza del rito ordinario; raffronto tra i due riti, che ha indotto il pretore di Oppido Mamertina a denunciare la violazione anche dell'art. 3 Cost.
Né l'uno né l'altro precetto, assunti a parametri di legittimità costituzionale, sono, a giudizio della Corte, violati.
I pretori di Fivizzano e di Aulla, i quali hanno, nei decreti di fissazione della udienza di discussione, avvertito i convenuti della esigenza di comparire personalmente, non hanno tenuto nel debito conto che le caratteristiche strutturali e procedimentali che distinguono il rito ordinario avanti agli uffici collegiali dal rito speciale del lavoro, che in primo grado si celebra avanti a giudice monocratico, sono tali da non consentire l'istituzione di raffronti, nei quali sia ragionevole assumere il primo a modello di perfezione, cui l'altro - pena l'incostituzionalità - sia tenuto ad adeguarsi, e viceversa.
Con specifico riguardo alla lamentata inapplicabilità, al rito del lavoro, della disciplina della costituzione tardiva del convenuto contumace, non è da lasciare in ombra che il convenuto può sì "purgare" la contumacia in ogni stato del procedimento fino all'udienza di rimessione della causa al collegio, ma, a parte l'onere di disconoscere, nella prima udienza o nel termine fissato dall'istruttore, le scritture contro di lui prodotte (art. 293), le preclusioni maturate in suo danno vengono cancellate sol se il convenuto dimostri - dopo aver superato vittoriosamente l'apprezzamento di verosimiglianza dei fatti addotti a prova dell'impedimento - che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di aver conoscenza del processo o che la costituzione gli è stata impedita da causa a lui non imputabile (così i tre primi commi dell'art. 294, di cui non va negletto l'ultimo comma).
Pertanto, gli artt. 293 e 294, anche se inseribili nel rito speciale (problematica il cui scioglimento è estraneo ai compiti di questa Corte, la quale non ha mancato di verificare la conformità ai dettami costituzionali delle or menzionate disposizioni; sent. 54/1968), non costituirebbero bilanciamento utile ad eliminare i dubbi sulla esiguità del termine per comparire, a proposito del quale la Corte non può non rilevare che il raffronto andrebbe, in ogni caso, istituito non tra l'art. 416, comma primo, e l'art. 163 bis, integrato dagli artt. 183, 184, 293 e 294, ma tra gli artt. 415, quarto e quinto comma, 416 e 420, comma quinto, e gli artt. 313,316 e 317, dettati per il rito ordinario avanti i giudici monocratici.
Peraltro, anche nel rito del lavoro i principi generali del processo, già intesi ed applicati dalla Corte nella sentenza 13/1977, consentono di salvaguardare appieno il diritto di difesa del convenuto. In particolare, la durata del termine di sua costituzione, se scrutinata non già, come dai giudici del merito si è fatto, con riferimento ai soli primi due commi dell'art. 416, ma alla luce del sistema di cui si sono intenzionati i dati positivi, si appalesa conforme ai dettami della ragione, e, quindi, esente da fondate censure d'incostituzionalità.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i tre procedimenti, dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 416 c.p.c., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere