˙ Sentenza  55/1980 (ECLI:IT:COST:1980:55)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMADEI - Redattore:  - Relatore: ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del 10/10/1979;    Decisione  del 16/04/1980
Deposito del 22/04/1980;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  10070
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 55

SENTENZA 16 APRILE 1980

Deposito in cancelleria: 22 aprile 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 118 del 30 aprile 1980.

Pres. AMADEI - Rel. ROEHRSSEN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma secondo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, modif. dall'articolo unico della legge 28 aprile 1967, n. 264 e dall'art. 1 della legge 14 maggio 1969, n. 252 e dell'art. 81, comma terzo, del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Pensione di riversibilità alle vedove - Differenza di età tra i coniugi), promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1976 dalla Corte dei Conti - Sez. III giurisdizionale - , sul ricorso di Avellino Maria Arcangela, iscritta al n. 729 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 26 gennaio 1977.

Visti l'atto di costituzione di Avellino Maria Arcangela e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 1979 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen;

uditi l'avvocato Mario Cassiano, per Avellino e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

Nel corso di un giudizio promosso da Avellino Maria Arcangela, alla quale era stata negata la pensione di riversibilità quale vedova di un pensionato statale - per essere stato il matrimonio contratto il 31 gennaio 1960 quando il marito aveva un'età di oltre 73 anni e la ricorrente oltre 25 di meno - per mancanza di requisiti richiesti dall'art. 11, comma secondo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, la Corte dei conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 11, comma secondo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (recante: "Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato"), nel testo modificato dall'articolo unico della legge 28 aprile 1967, n. 264 e dall'art. 1 della legge 14 maggio 1969, n. 252, nonché dell'art. 81, comma terzo, del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), nelle parti in cui prevedono una determinata differenza di età fra i coniugi.

A sostegno della non manifesta infondatezza della questione, la Corte dei conti premette che il diritto alla riversibilità è del tutto autonomo rispetto al diritto alla pensione diretta e deriva direttamente dal vincolo coniugale o di parentela. Da tale premessa e dalla considerazione che per i trattamenti pensionistici di guerra non è prevista la limitazione in questione al diritto alla pensione di riversibilità prevista invece per le pensioni ordinarie, la Corte dei conti trae la conseguenza della irragionevolezza di tale limitazione, apparendole incongruo avere sancito con essa una praesumptio fraudis negata invece per le pensioni di guerra.

Ne conseguirebbe la violazione dell'art. 3 della Costituzione, non potendosi - secondo quanto affermato nell'ordinanza di rimessione - giustificare la differenza di disciplina fra riversibilità di pensioni di guerra e riversibilità di pensioni ordinarie in base alla diversa causa che dà origine al rispettivo diritto alla pensione diretta.

Si è costituito davanti a questa Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, sulla base dei principi già affermati da questa Corte con la sentenza n. 3 del 1975. Ha dedotto, in particolare, che nessun raffronto può essere instaurato per quanto concerne la normativa impugnata, con quella vigente in materia di pensioni di guerra, stante il carattere risarcitorio di queste ultime - che le pensioni ordinarie non hanno - e la loro peculiarità, in relazione alla quale non irragionevolmente il legislatore ha dettato una diversa e particolare disciplina.

Si è costituita anche la parte privata, facendo proprie le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione ed insistendo perché la questione sia ritenuta fondata.

Considerato in diritto:

1. - La Corte dei conti dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 11, comma secondo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 ("Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato"), nel testo modificato dall'articolo unico della legge 28 aprile 1967, numero 264 e dall'art. 1 della legge 14 maggio 1969, n. 252, nonché dell'art. 81, terzo comma, del testo unico approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nelle parti in cui prevedono, in materia di pensioni ordinarie dei dipendenti statali, una determinata differenza massima di età tra i coniugi quale condizione perché la vedova abbia diritto alla pensione di riversibilità.

2. - Va precisato che l'art. 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, nel testo modificato dalle leggi 28 aprile 1967, n. 264 e 14 maggio 1969, n. 252, prevedeva, in materia di riversabilità delle pensioni ordinarie dei dipendenti statali, che la vedova del pensionato, ove il matrimonio fosse stato contratto dopo la cessazione dal servizio, avesse diritto alla pensione di riversibilità solo se il matrimonio fosse stato contratto dal pensionato prima del conseguimento del 72 anno di età, fosse durato almeno due anni e la differenza di età fra i coniugi non fosse maggiore di anni venti e che si potesse prescindere da tali condizioni soltanto ove il matrimonio fosse stato contratto dal pensionato prima del compimento del 65 anno di età, o qualora da esso fosse nata prole.

L'art. 81 del successivo d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ha mutato dette condizioni, stabilendo che "la vedova del pensionato ha diritto alla pensione di riversibilità purché il matrimonio sia anteriore alla cessazione dal servizio o sia stato contratto prima che il pensionato compisse il 65 anno di età ovvero se dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o se con il matrimonio siano stati legittimati figli naturali. La pensione di riversibilità spetta anche alla vedova del pensionato che ha contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio e dopo il compimento del 65 anno di età a condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni e che la differenza fra i coniugi non superi i 25 anni".

Tutte le norme citate pongono, quale condizione per il diritto della vedova alla pensione di riversibilità ordinaria, una differenza massima di età fra i coniugi .

Secondo la Corte dei conti ciò contrasterebbe con l'articolo 3 della Costituzione perché la previsione, in materia di pensioni ordinarie dei dipendenti statali, di una differenza massima di età fra coniugi, non trova riscontro nella normativa sulla riversibilità delle pensioni di guerra e si avrebbe quindi una differenza di trattamento priva di razionale giustificazione.

La questione non è fondata.

3. - Invero questa Corte ha già ripetutamente affermato il particolare carattere delle pensioni di guerra, non assimilabile sul piano sostanziale alle pensioni ordinarie, data la loro natura risarcitoria (sent. nn. 113/1968 e 147/1971) e la mancanza di ogni collegamento con l'esistenza di un rapporto di servizio.

La pensione di guerra, ad avviso di questa Corte, ha causa e finalità nettamente distinte da quelle delle pensioni ordinarie e pertanto l'ordinamento delle pensioni di guerra, nella legislazione pensionistica, ha una sua autonomia, giustificata dalla particolarità della materia: la sua ratio risarcitoria, d'altronde, comporta valutazioni legislative le quali possono non trovare riscontro nel campo della disciplina delle pensioni ordinarie.

Ne deriva che se - come questa Corte ha più volte ritenuto - sul piano processuale possono non sussistere elementi idonei a giustificare una differente disciplina in ordine alla tutela delle ragioni degli aventi diritto a pensioni ordinarie o di guerra (sentenze nn. 38/1972, 41/1973; 85/1975; 131/1975), sussistono viceversa motivi i quali giustificano una differente normativa in ordine alla disciplina sostanziale, senza che ne risulti violato il principio di uguaglianza (sent. numero 277/1974), posto che per riscontrare violazione del principio di uguaglianza, occorre che a situazioni sostanzialmente identiche od omogenee, corrispondano, senza alcuna razionale giustificazione, differenti discipline.

Consegue che legittimamente il legislatore, nell'uso dei suoi poteri discrezionali e tenendo conto del carattere risarcitorio delle pensioni di guerra, poteva disporre per le vedove - come ha fatto - un trattamento più favorevole in materia di riversibilità di tali pensioni rispetto a quello previsto in materia di pensioni ordinarie degli impiegati dello Stato.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma secondo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 ("Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato"), nel testo modificato dall'articolo unico della legge 28 aprile 1967, n. 264 e dall'art. 1 della legge 14 maggio 1969, n. 252, e dell'art. 81, comma terzo, del testo unico approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza della Corte dei conti indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere