˙ Ordinanza 40/1980 (ECLI:IT:COST:1980:40)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMADEI - Redattore:  - Relatore: ROSSANO
Camera di Consiglio del 14/02/1980;    Decisione  del 20/03/1980
Deposito del 25/03/1980;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  16276
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 40

ORDINANZA 20 MARZO 1980

Deposito in cancelleria: 25 marzo 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 92 del 2 aprile 1980.

Pres. AMADEI - Rel. ROSSANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 28, primo, secondo e quarto comma, e 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 (imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni), promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1979 dal pretore di Valdagno, nel procedimento civile vertente tra Raniero Germano e il Comune di Valdagno, iscritta al n. 674 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 5 dicembre 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 febbraio 1980 il Giudice relatore Michele Rossano.

Ritenuto che il pretore di Valdagno, con ordinanza 15 febbraio 1979, ha proposto le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 28, commi primo, secondo e quarto, e 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 (imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni) - nella parte in cui subordinano ad una autorizzazione comunale e al pagamento di una imposta anche le forme di pubblicità ideologica effettuata (mediante affissione di manifesti) a cura diretta degli interessati senza motivi di lucro - in riferimento agli articoli 21, comma primo, e 53, comma primo, della Costituzione;

Considerato che questioni identiche sono state dichiarate non fondate con la sentenza 12 luglio 1979, n. 89, e che non sono prospettati profili nuovi, né addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 28, commi primo, secondo e quarto, e 51, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 (imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni) - nella parte in cui subordinano ad una autorizzazione comunale e al pagamento di una imposta anche le forme di pubblicità ideologica effettuata (mediante affissione di manifesti) a cura diretta degli interessati senza motivi di lucro - proposte dal pretore di Valdagno, con ordinanza 15 febbraio 1979 in riferimento agli artt. 21, comma primo, e 53, comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere