˙ Ordinanza 38/1980 (ECLI:IT:COST:1980:38)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMADEI - Redattore:  - Relatore: ANDRIOLI
Camera di Consiglio del 05/12/1979;    Decisione  del 20/03/1980
Deposito del 25/03/1980;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  15041
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 38

ORDINANZA 20 MARZO 1980

Deposito in cancelleria: 25 marzo 1980.

Pres. AMADEI - Rel. ANDRIOLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.l. 13 dicembre 1978, n. 795 (norme in materia di mobilità dei lavoratori), promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1979 dal Pretore di Milano, nel procedimento penale a carico di Potenza Ivo ed altri, iscritta al n. 484 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 230 del 22 agosto 1979.

Visto l'atto di costituzione di Bove Matteo ed altri e di Potenza Ivo ed altri;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 dicembre 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

uditi l'avvocato Aldo Sandulli, per Potenza Ivo ed altri e il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Letta l'istanza del 17 gennaio 1980 con la quale l'avvocato Leopoldo Leon ha richiesto la revoca dell'ordinanza, emessa in pubblica udienza da questa Corte in data 5 dicembre 1979, che, accogliendo l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato aveva negato al predetto avvocato il diritto a prendere la parola, non risultando lo stesso munito di regolare procura;

Rilevato che, invece, a margine dell'atto di costituzione di Bove Matteo, Saias Mario, Lucchetti Gaetano, Donatiello Pasquale, Masala Pietro risulta conferita delega autografa e certificata come autentica all'avvocato Leopoldo Leon; che tale costituzione risulta avvenuta nei termini di legge.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

revoca l'ordinanza emessa alla pubblica udienza del 5 dicembre 1979 nel procedimento R.O. n. 484/1979 e rinvia il procedimento stesso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere