˙ Ordinanza 37/1980 (ECLI:IT:COST:1980:37)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMADEI - Redattore:  - Relatore: GIONFRIDA
Udienza Pubblica del 07/11/1979;    Decisione  del 20/03/1980
Deposito del 25/03/1980;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14476
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 37

ORDINANZA 20 MARZO 1980

Deposito in cancelleria: 25 marzo 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 92 del 2 aprile 1980.

Pres. AMADEI - Rel. GIONFRIDA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.l. 17 giugno 1977, n. 326; dell'art. 1 bis, commi primo e secondo, della legge 12 agosto 1974, n. 351, e degli artt. 1 bis, 1 ter e 1 sexies della legge 31 luglio 1975, n. 363, promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1977 dal Pretore di Padova, nel procedimento civile vertente tra Medin Emilia e Dalla Bianca Augusto, iscritta al n. 520 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 18 gennaio 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;

uditi i sostituti avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni e Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, sono state sollevate, in riferimento agli artt. 42 e 47 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale delle norme di cui al d.l. 17 giugno 1977 n. 326; all'art. 1 bis, commi primo e secondo, legge 12 agosto 1974 n. 351; e agli artt. 1 bis - ter-sexies legge 31 luglio 1975 n. 363, sulla proroga dei contratti di locazione, in quanto svuoterebbero di contenuto il diritto di proprietà e non tutelerebbero il risparmio investito in immobili locati;

considerato che nel giudizio a quo era, per altro, pacifica tra le parti la non applicabilità della normativa in questione, tanto che, per potersene avvalere, il convenuto, citato in convalida di sfratto, aveva pregiudizialmente eccepito la illegittimità delle disposizioni escludenti il diritto alla proroga in relazione a dati livelli di reddito del conduttore: eccezione non accolta dal pretore perché ritenuta manifestamente infondata; che, pertanto, le questioni di costituzionalità ora proposte alla Corte non sono rilevanti al fine del decidere sul giudizio tra le parti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del d.l. 17 giugno 1977, n. 326 (Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani), e degli artt. 1 bis, commi primo e secondo, della legge 12 agosto 1974, n. 351; ed 1 bis, 1 ter, 1 sexies della legge 31 luglio 1975, n. 363, sollevate, in riferimento agli artt. 42 e 47 della Costituzione, con ordinanza 4 luglio 1977 del pretore di Padova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere