N. 29
ORDINANZA 6 MARZO 1980
Deposito in cancelleria: 13 marzo 1980.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 78 del 19 marzo 1980.
Pres. AMADEI - Rel. ROSSANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi secondo e quarto, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni) modif. dall'articolo 4 r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802, promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1979 dal Tribunale per i minorenni di Perugia, nella procedura di riabilitazione speciale relativa a Pala Giampietro, iscritta al n. 532 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 251 del 12 settembre 1979.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1979 il Giudice relatore Michele Rossano.
Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Perugia, con ordinanza 18 maggio 1979, ha sollevato di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi secondo e quarto, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni) modificato dall'art. 4 r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802 - nella parte in cui limita al 25 anno di età l'indagine e la pronunzia di riabilitazione speciale - in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Considerato che questione identica è stata dichiarata non fondata con la sentenza 12 luglio 1979, n. 95, e che non sono prospettati profili nuovi, né addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza. Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi secondo e quarto, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni), modificato dall'art. 4 r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802, sollevata di ufficio dal Tribunale per i minorenni di Perugia, con ordinanza 18 maggio 1979, in riferimento all'art. 3 della Costituzione Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere