N. 25
ORDINANZA 22 FEBBRAIO 1980
Deposito in cancelleria: 27 febbraio 1980.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 64 del 5 marzo 1980.
Pres. AMADEI - Rel. PALADIN
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 32, commi quarto e sesto, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, come modificato dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799 (testo unico della caccia), promossi con le seguenti ordinanze:
1. - ordinanza emessa il 13 ottobre 1977 dal Pretore di Fasano nel procedimento penale a carico di Morelli Cosimo, iscritta al n. 525 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 25 gennaio 1978;
2. - ordinanza emessa il 18 gennaio 1978 dal Tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Londi Vittorio ed altro, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 del 17 maggio 1978.
Udito nella camera di consiglio del 17 gennaio 1980 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Fasano, con ordinanza emessa il 13 ottobre 1977, ha sollevato - in riferimento all'art. 3 Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, quarto e sesto comma, del r.d, 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), come modificato dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799; e che il Tribunale di Pisa, con ordinanza emessa il 18 gennaio 1978, ha proposto a sua volta - sempre in riferimento all'art. 3 Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 del predetto testo unico;
che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza.
Considerato che nel corso dei giudizi stessi (subito dopo l'emissione dell'ordinanza del Tribunale di Pisa) è entrata in vigore la legge 27 dicembre 1977, n. 968, che all'art. 31 ha stabilito l'applicazione di sanzioni amministrative, in luogo delle sanzioni penali preesistenti, per le violazioni delle disposizioni legislative statali e regionali sulla caccia; e che, di conseguenza, si rende necessario restituire gli atti ai giudici a quibus, affinché accertino se le questioni sollevate siano tuttora rilevanti, alla stregua dei divieti e delle sanzioni vigenti in tema di esercizio venatorio.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Fasano e al Tribunale di Pisa.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere