N. 24
ORDINANZA 22 FEBBRAIO 1980
Deposito in cancelleria: 27 febbraio 1980.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 64 del 5 marzo 1980.
Pres. AMADEI - Rel. PALADIN
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.l. 11 febbraio 1948, n. 50 (sanzioni per omessa denuncia di stranieri o apolidi), promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1979 dal Pretore di Trento, nel procedimento penale a carico di Bonetti Italo, iscritta al n. 514 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 244 del 5 settembre 1979.
Udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1979 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 18 maggio 1979, il Pretore di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50 (sulle sanzioni per omessa denuncia di stranieri o apolidi), in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 14 e 23 Cost.; che, nel relativo giudizio, nessuna delle parti si è costituita dinanzi alla Corte e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che la questione in esame, sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 14 Cost., è stata ritenuta non fondata dalla sentenza n. 104 del 1969 e manifestamente infondata - in vista di alcuni fra i predetti parametri costituzionali - dalle ordinanze n. 76 del 1971, n. 78 del 1973 e n. 40 del 1975; che la Corte ha nuovamente deciso in tal senso, anche con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 23 Cost., mediante le ordinanze n. 19 e n. 135 del 1979; che, sotto questi aspetti, l'ordinanza di rimessione non prospetta alcun profilo sostanzialmente nuovo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, sollevata dal Pretore di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 14 e 23 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere