˙ Ordinanza 24/1980 (ECLI:IT:COST:1980:24)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMADEI - Redattore:  - Relatore: PALADIN
Camera di Consiglio del 06/12/1979;    Decisione  del 22/02/1980
Deposito del 27/02/1980;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  16273
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 24

ORDINANZA 22 FEBBRAIO 1980

Deposito in cancelleria: 27 febbraio 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 64 del 5 marzo 1980.

Pres. AMADEI - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.l. 11 febbraio 1948, n. 50 (sanzioni per omessa denuncia di stranieri o apolidi), promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1979 dal Pretore di Trento, nel procedimento penale a carico di Bonetti Italo, iscritta al n. 514 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 244 del 5 settembre 1979.

Udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1979 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 18 maggio 1979, il Pretore di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50 (sulle sanzioni per omessa denuncia di stranieri o apolidi), in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 14 e 23 Cost.; che, nel relativo giudizio, nessuna delle parti si è costituita dinanzi alla Corte e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che la questione in esame, sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 14 Cost., è stata ritenuta non fondata dalla sentenza n. 104 del 1969 e manifestamente infondata - in vista di alcuni fra i predetti parametri costituzionali - dalle ordinanze n. 76 del 1971, n. 78 del 1973 e n. 40 del 1975; che la Corte ha nuovamente deciso in tal senso, anche con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 23 Cost., mediante le ordinanze n. 19 e n. 135 del 1979; che, sotto questi aspetti, l'ordinanza di rimessione non prospetta alcun profilo sostanzialmente nuovo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, sollevata dal Pretore di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 14 e 23 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere