˙ Ordinanza 194/1980 (ECLI:IT:COST:1980:194)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMADEI - Redattore:  - Relatore: MACCARONE
Camera di Consiglio del 20/11/1980;    Decisione  del 16/12/1980
Deposito del 22/12/1980;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  15378 15379
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 194

ORDINANZA 16 DICEMBRE 1980

Deposito in cancelleria: 22 dicembre 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 357 del 31 dicembre 1980.

Pres. AMADEI - Rel. MACCARONE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513 (provvedimenti urgenti in materia di edilizia residenziale pubblica) e dell'art. 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (norme per l'edilizia residenziale), promossi con ordinanze 11 aprile 1979 del tribunale di L'Aquila, 3 febbraio 1979 (n. 3 ordinanze) del tribunale di Teramo, 4 ottobre 1979 del tribunale di Milano, 19 ottobre 1979 della Corte d'appello di Firenze e 10 gennaio e 14 febbraio 1980 del tribunale di Milano, iscritte rispettivamente ai nn. 875, 890, 891, 892 e 900 del registro ordinanze 1979 e nn. 121, 506 e 507 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 36, 124 e 249 dell'anno 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 47 della Costituzione, degli artt. 27 e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonché dell'art. 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457, concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi appartenenti agli Istituti autonomi per le case popolari;

Considerato che, per quanto riguarda l'impugnativa per assunta violazione dell'art. 3 Cost. degli artt. 27, secondo comma e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, concernenti le modalità e i criteri di determinazione dei prezzi in materia di cessione degli alloggi, identica questione è stata già dichiarata infondata da questa Corte con la sentenza n. 122 del 1980;

Che tale decisione è sostanzialmente riferibile anche all'art. 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il cui contenuto, come pure è stato affermato con la detta sentenza, è sostanzialmente confermativo delle norme antecedenti;

Che non sono stati addotti né risultano motivi che possano indurre la Corte a discostarsi da tale giurisprudenza;

Considerato altresì che, con l'ordinanza della corte d'appello di Firenze del 19 ottobre 1979 è stata specificamente sollevata anche questione di legittimità dell'art. 27, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, in relazione all'art. 47 della Costituzione, affermandosi che la ivi disposta abrogazione espressa della normativa precedentemente vigente in materia di cessione in proprietà degli alloggi popolari a prezzi notevolmente inferiori ai valori di mercato violerebbe la garanzia dell'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione di cui al menzionato precetto costituzionale;

Che analoga censura è stata sollevata con le ordinanze del tribunale di Milano del 10 gennaio e del 14 febbraio 1980;

Che la disposizione abolitiva impugnata non è da considerare in contrasto con l'invocata garanzia costituzionale in quanto questa ultima segna un indirizzo di politica economica e sociale tendente ad incoraggiare il risparmio popolare, la cui portata non può ovviamente estendersi al punto da rendere necessaria la cessione di immobili a prezzi inferiori a quelli di mercato e quindi, in definitiva, a carico della collettività.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 27, primo e secondo comma, e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonché dell'art. 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere