˙ Ordinanza 192/1980 (ECLI:IT:COST:1980:192)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMADEI - Redattore:  - Relatore: MACCARONE
Udienza Pubblica del 30/10/1980;    Decisione  del 16/12/1980
Deposito del 22/12/1980;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  16313
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 192

ORDINANZA 16 DICEMBRE 1980

Deposito in cancelleria: 22 dicembre 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 357 del 31 dicembre 1980.

Pres. AMADEI - Rel. MACCARONE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1977 dal Pretore di Viareggio, nel procedimento civile vertente tra Cadringher Paola e Corti Claudia, iscritta al n. 435 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 del 16 novembre 1977.

Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1980 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ. nella parte in cui consente di ritenere perfezionata la notificazione alla data di spedizione della raccomandata ivi prescritta, e non da quella della sua ricezione;

considerato che identica questione è stata ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza n. 213 del 1975 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 76 e 148 del 1976 e 57 del 1978;

che non vengono prospettati in questa sede profili nuovi né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a discostarsi dalle precedenti decisioni;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile, nella parte in cui consente di ritenere perfezionata la notificazione alla data di spedizione della raccomandata ivi prescritta, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere