Sentenza  190/1980 (ECLI:IT:COST:1980:190)
Giudizio:  GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente: AMADEI - Redattore:  - Relatore: PALADIN
Udienza Pubblica del 10/12/1980;    Decisione  del 16/12/1980
Deposito de˙l 22/12/1980;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  9352
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 190

SENTENZA 16 DICEMBRE 1980

Deposito in cancelleria: 22 dicembre 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 357 del 31 dicembre 1980.

Pres. AMADEI - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti promossi con i seguenti ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri contro la Regione Sicilia:

1) ricorso notificato il 25 maggio 1979, depositato in cancelleria l'8 giugno successivo, iscritto al n. 16 del registro conflitti 1979, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della delibera 14 novembre 1978 del Comitato regionale per il credito ed il risparmio della Regione siciliana, con la quale il tasso di interesse globale che gli Istituti di credito possono applicare alle operazioni di credito agevolato che saranno perfezionate successivamente alla data della delibera stessa, viene fissato nella misura del 15%;

2) ricorso notificato il 4 marzo 1980, depositato in cancelleria il 18 marzo successivo, iscritto al n. 7 del registro conflitti 1980, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della delibera 24 ottobre 1979 del Comitato regionale per il credito ed il risparmio della Regione siciliana, avente per oggetto "Determinazione del tasso globale di interesse da applicare alle operazioni di credito agevolato previsto da leggi regionali";

3) ricorso notificato il 29 aprile 1980, depositato in cancelleria il 12 maggio successivo, iscritto al n. 13 del registro conflitti 1980, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della delibera 14 dicembre 1979 del Comitato regionale per il credito ed il risparmio della Regione siciliana, con la quale il tasso globale di interesse che gli Istituti di credito possono applicare alle operazioni di credito agevolato, viene fissato nella misura del 18%.

Visti gli atti di costituzione della Regione Sicilia;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice relatore Livio Paladin;

uditi l'avv. Salvatore Villari per la Regione Sicilia e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

1. - Mediante un ricorso notificato il 25 maggio 1979, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione, in relazione alla delibera adottata il 14 novembre 1978 dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio della Regione siciliana (della quale il ricorrente assume di aver preso conoscenza attraverso la nota 29 marzo 1979 della Banca d'Italia). Fissando nella misura del 15% "il tasso di interesse globale", applicabile dagli istituti di credito alle operazioni di credito agevolato perfezionate dopo la data della delibera stessa, l'atto impugnato invaderebbe una sfera di competenza costituzionalmente assegnata allo Stato (e già definita dalla Corte, con le sentenze n. 58 del 1958 e n. 208 del 1975): poiché spetterebbe comunque allo Stato "la determinazione del tasso globale degli interessi da corrispondere agli istituti di credito per le operazioni relative ai crediti speciali"; mentre alle Regioni (e in particolare alla Sicilia) sarebbe dato soltanto "procedere alle variazioni dei tassi agevolati", posti a carico del beneficiano da leggi regionali che abbiano previsto il concorso della Regione nel pagamento degli interessi medesimi.

In termini sostanzialmente identici, con atto notificato il 4 marzo 1980, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso per regolamento di competenza anche in relazione alla delibera del 24 ottobre 1979, con cui il Comitato regionale per il credito ed il risparmio della Regione siciliana ha fissato nella misura del 16,50% "il tasso di interesse base che gli istituti di credito possono applicare alle operazioni di credito agevolato". Premesso che la conoscenza di tale delibera si sarebbe realizzata mediante una nota della Banca d'Italia (datata 31 dicembre 1979, ma pervenuta alla Presidenza del Consiglio dei ministri il 4 gennaio 1980), il ricorrente osserva che l'atto in questione si riferirebbe "ai tassi massimi base o di riferimento", anziché "ai tassi minimi di interesse", peculiari dei crediti agevolati; e pertanto rinnova la richiesta che la Corte dichiari di spettanza statale "la determinazione dei tassi massimi di interesse globalmente dovuto agli istituti di credito anche per le operazioni di credito agevolato", con il conseguente annullamento della delibera stessa.

Infine, con un terzo ricorso, notificato il 29 aprile 1980, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione, in relazione alla delibera del 14 dicembre 1979, con cui il Comitato regionale per il credito ed il risparmio della Regione Sicilia ha elevato al 18% la misura del "tasso globale di interessi" per le Operazioni di credito agevolato (e che il ricorrente assume di aver conosciuto in seguito alla nota 6 marzo 1980 della Banca d'Italia). Le ragioni addotte dal ricorso e le decisioni che il Presidente del Consiglio dei ministri chiede a questa Corte coincidono con quelle già ricordate, in ordine ai precedenti conflitti.

2. - Si è costituito, nei primi due giudizi, il Presidente della Regione siciliana, chiedendo che i relativi ricorsi siano dichiarati improponibili od inammissibili e, in via subordinata, vengano respinti. Da un lato, infatti, le delibere impugnate non sarebbero idonee a determinare un conflitto di attribuzione; tanto più che nei loro confronti sussisterebbe lo specifico rimedio del parere ostativo del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (previsto dall'art. 3 del d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133), che nel caso in esame non sarebbe stato espresso. D'altro lato, la disciplina del credito agevolato non potrebbe equipararsi al governo del credito in genere e rientrerebbe interamente nella competenza regionale, senza incidere sulla politica creditizia spettante allo Stato e, tanto meno, sulla politica monetaria.

Nelle deduzioni relative al ricorso notificato il 4 marzo 1980, la difesa regionale ha inoltre sostenuto che il ricorso stesso sarebbe irricevibile, perché notificato oltre il termine di sessanta giorni, imposto dall'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

3. - Con atto datato 14 novembre 1980, la difesa regionale ha per altro richiesto che la Corte dichiari cessata la materia del contendere, in seguito alla revoca delle delibere impugnate, disposta dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio, in data 9 aprile 1980. Tale richiesta è stata ribadita nella pubblica udienza e ad essa ha aderito anche l'Avvocatura dello Stato, in base ad una nota trasmessale dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, già in data 29 agosto 1980.

Considerato in diritto:

Data l'identità della sfera di competenza, su cui si controverte nei tre giudizi pendenti fra lo Stato e la Regione Sicilia, i giudizi stessi vanno riuniti e decisi con unica sentenza.

Nel corso di tali giudizi, il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, mediante deliberazione del 9 aprile 1980, ha revocato gli atti impugnati "con effetto dalla data della loro adozione": al dichiarato scopo di far venire meno i conflitti instaurati dallo Stato contro la Regione. Cessata pertanto la materia del contendere, deve procedersi alla conseguente declaratoria, in accoglimento della richiesta avanzata dalla difesa regionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere, relativamente ai ricorsi per conflitto di attribuzione, proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri in ordine alle delibere 14 novembre 1978, 24 ottobre 1979 e 14 dicembre 1979 del Comitato regionale per il credito ed il risparmio presso la Regione Sicilia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere