N. 187
SENTENZA 16 DICEMBRE 1980
Deposito in cancelleria: 22 dicembre 1980.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 357 del 31 dicembre 1980.
Pres. AMADEI - Rel. VOLTERRA
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il 28 novembre 1975 e riapprovata il 10 febbraio 1976 dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta, avente per oggetto "Determinazione della nuova misura della tredicesima mensilità spettante al personale della Regione", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 1 marzo 1976, depositato in cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 1976.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Valle d'Aosta;
udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice relatore Edoardo Volterra;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente.
Ritenuto in fatto:
Con ricorso notificato il 1 marzo 1976 il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso ricorso in via principale avverso la legge della regione autonoma Valle d'Aosta 10 febbraio 1976 recante "Determinazione della nuova misura della tredicesima mensilità spettante al personale della Regione".
Successivamente, preso atto che con l'art. 4 della legge regionale 28 aprile-6 giugno 1977, n. 40 la legge impugnata è stata abrogata, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. A tale richiesta ha sostanzialmente aderito la Regione che domanda pronunzia di "estinzione del processo".
Considerato in diritto:
In effetti la legge regionale della Valle d'Aosta del 6 giugno 1977, n. 40, all'art. 4 dispone testualmente: "Le leggi regionali approvate con provvedimenti del Consiglio regionale n. 38, in data 10 febbraio 1976, e n. 332, in data 30 settembre 1976, sono abrogate".
Ora, come già ha ritenuto questa Corte nella sentenza numero 101 del 1980, a prescindere da ogni giudizio sulla proprietà del termine "abrogazione" nei confronti di una legge regionale non ancora promulgata perché tempestivamente investita da ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri dopo la sua riapprovazione da parte della Regione, è certo che l'effetto del citato art. 4 della legge n. 40 del 1977 equivale al ritiro del provvedimento legislativo impugnato, con la conseguente cessazione della materia del contendere.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere