N. 180
SENTENZA 16 DICEMBRE 1980
Deposito in cancelleria: 22 dicembre 1980.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 357 del 31 dicembre 1980.
Pres. AMADEI - Rel. PALADIN
LA CORTE COSTITUZIONALE
Composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 18 novembre 1975, n. 764, recante "Soppressione dell'ente "Gioventù Italiana "", promossi con i ricorsi della Regione Sicilia e della Regione Sardegna, notificati rispettivamente il 7 ed il 12 febbraio 1976, depositati in cancelleria l'11 ed il 20 successivi ed iscritti ai nn. 4 e 7 del registro ricorsi 1976.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1980 il Giudice relatore Livio Paladin;
uditi l'avvocato Salvatore Villari per la Regione Sicilia, l'avvocato Giuseppe Guarino per la Regione Sardegna e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto:
1. - Mediante un ricorso notificato il 7 febbraio e depositato l'11 febbraio 1976, la Regione Sicilia ha impugnato -per asserita violazione degli artt. 3, 5, 116 e dell'ottava disposizione transitoria della Costituzione, nonché degli artt. 14 lett. n), p), e q), 17 lett. c), ed i), 32, 33 e 43 del relativo Statuto speciale - la legge statale 18 novembre 1975, n. 764, sulla soppressione dell'ente "Gioventù italiana".
Nel ricorso si assume anzitutto - traendo argomento da una serie di precedenti legislativi e giurisprudenziali - che l'ente in questione si sarebbe ridotto, già in forza dell'art. 6 del decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, ad un "patrimonio privo di scopi effettivi", sebbene "gravato dal peso di un folto gruppo di dipendenti". L'art. 1 della stessa legge impugnata, richiamando le "modalità" e le "procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404" (in tema di soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti interessanti la finanza statale), fornirebbe la riprova che il reale motivo della soppressione dell'ente "Gioventù italiana" consista nella cessazione dei fini già propri dell'ente medesimo. E, d'altra parte, i "compiti istituzionali" dell'ente, che l'art. 2 trasferisce alle Regioni (unitamente alle relative "attività in atto svolte") sarebbero "caduti tutti per incompatibilità con la Costituzione repubblicana", essendo anzi stati "travolti insieme con il partito fascista del quale la G.I.L. era la più penetrante organizzazione" o comunque assunti da altre amministrazioni.
Di conseguenza, mancando il presupposto perché i compiti dell'ente soppresso siano trasferiti alle Regioni, l'intera legge impugnata, "intesa come legge di trasferimento di funzioni", risulterebbe incostituzionale "per violazione del principio di ragionevolezza". Né la conclusione muterebbe in vista delle "attività in atto svolte" dall'ente medesimo, anche se la difesa regionale chiede che "in via istruttoria" questa Corte ne accerti l'esatta consistenza.
Più specificamente, inoltre, il ricorso regionale censura l'art. 2 quinto comma della legge n. 764 del 1975, nella parte in cui prevede che il patrimonio immobiliare dell'ente soppresso sia trasferito "al demanio" di ciascuna Regione. Con ciò stesso lo Stato verrebbe a porre limiti circa la destinazione dei beni trasferiti, i quali perderebbero il "carattere originario di beni patrimoniali per acquistare de jure quello di beni demaniali della Regione". Ma effetti del genere non potrebbero essere disposti, senza violare l'art. 43 dello Statuto regionale, indipendentemente dalle previe "determinazioni" dell'apposita commissione paritetica, competente in tema di passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Sicilia.
Quanto infine al personale dell'ente soppresso (o posto "comunque alle dipendenze delle istituzioni permanenti dell'ente", secondo l'art. 3 primo comma della legge impugnata), le disposizioni che ne regolano il trasferimento verrebbero ad imporre alla Regione"norme diverse da quelle che, per competenza esclusiva, essa sola legittimata ad emanare": con la conseguente violazione degli artt. 14 lett. p) e q), 17 lett. c) dello Statuto, 97 e 116 della Costituzione, nonché delle leggi regionali già vigenti in materia. In ogni caso, qui pure si richiederebbe - come più volte confermato dalla legislazione statale e dalla giurisprudenza di questa Corte - il rispetto della procedura prevista dall'art. 43 dello Statuto, a garanzia del "carattere differenziato" dell'autonomia regionale siciliana.
2. - Per resistere al ricorso, si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Nell'atto di costituzione, premesso che le funzioni dell'ente "Gioventù italiana" non sarebbero venute meno malgrado la caduta dell'ordinamento fascista, si afferma che rientrava "nella discrezionalità del legislatore stabilire se i vasti compiti istituzionali e le molte minori attività in concreto svolte dall'ente "dovessero" essere fatte salve attraverso un loro trasferimento alle Regioni o se fosse preferibile limitarsi ad una liquidazione patrimoniale". Una volta scelta la prima soluzione, si è reso però necessario trasferire anche i beni dell'ente, parte allo Stato, parte alle Regioni stesse; ed a questo proposito l'Avvocatura adombra l'ipotesi che l'art. 2 della legge impugnata possa intendersi nel senso che i beni della seconda specie entrino a far parte del patrimonio, anziché del demanio regionale. D'altronde, il corrispondente trasferimento del personale non sarebbe immediato ma richiederebbe "un successivo provvedimento amministrativo": senza pertanto implicare una diretta lesione dello Statuto speciale, nei termini denunciati dalla Regione ricorrente. Ed anzi la lesione stessa potrebbe ipotizzarsi solo "in quanto non venisse acquisito preventivamente" - nella fase attuativa della legge n. 764 del '75 -"il parere delle Commissioni paritetiche"; sicché, da questo lato, il ricorso si dimostrerebbe "inammissibile per difetto di un interesse attuale".
3. - Con una successiva memoria, riaffermate le ragioni del ricorso, la difesa della Regione siciliana ha precisato che nella legge impugnata, "non solo non si fa distinzione tra le Regioni ordinarie e quelle speciali, ma queste sono espressamente menzionate, senza che siano rispettate le modalità prescritte dagli Statuti speciali".
Circa i beni trasferiti dalla legge stessa, l'autonomia regionale siciliana sarebbe pregiudicata, sia "dal fatto che beni patrimoniali e beni demaniali hanno disciplina e finalità diverse", che il legislatore statale avrebbe invece confuso, sia perché la Regione sarebbe stata "chiamata anche a succedere nelle situazioni passive inerenti ai beni predetti".
Circa il personale, la norma sull'inquadramento nei ruoli regionali sarebbe immediatamente operativa, salvi soltanto i dipendenti che richiedano il passaggio ad una Regione diversa; per cui ogni singolo provvedimento di messa a disposizione non rappresenterebbe altro che un atto dovuto. Non a caso - si osserva - terzo e quarto comma dell'art. 3 della legge in questione pongono immediatamente a carico della Regione gli oneri relativi alle retribuzioni del personale stesso; e la Sicilia si è vista pertanto costretta ad emanare quattro leggi (n. 17 del 1976, n. 104 del 1977, n. 32 e n. 254 del 1979) per la provvisoria erogazione delle somme necessarie, "in attesa della definizione dei rapporti tra Stato e Regione, da attuare ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, e facendo salva ogni definitiva determinazione da adottare nel rispetto delle competenze regionali".
4. - La legge statale 18 novembre 1975, n. 764, è stata impugnata anche dalla Regione Sardegna - con ricorso notificato il 12 febbraio e depositato il 20 febbraio 1976 - ma limitatamente agli artt. 3, primo e secondo comma, 6 e 7: tutti concernenti il trasferimento del personale dell'ente "Gioventù italiana".
Premesso che la legge in questione avrebbe attuato "un adeguamento della legislazione statale alle esigenze dell'autonomia regionale", attraverso lo scioglimento di un ente pubblico operante nel settore dell'assistenza e dello sport, la Regione ricorrente lamenta - tuttavia - che la legge stessa avrebbe invaso la sfera di potestà legislativa primaria attribuitale dallo art. 3 lett. a) del relativo Statuto speciale, in tema di "stato giuridico ed economico" del personale regionale. Né si potrebbe difendere la normativa così censurata, in nome dell'ottava disposizione transitoria della Costituzione: sia perché tale disposto riguarderebbe il passaggio di funzionari e dipendenti dello Stato alle sole Regioni a statuto ordinario; sia perché esso non si estenderebbe in nessun caso agli enti pubblici distinti dallo Stato e sarebbe comunque inapplicabile una volta conclusa, per ciascuna materia di competenza regionale, l'operazione di primo trasferimento delle funzioni statali alle Regioni.
Oltre a ciò, dovrebbe dirsi illegittima "la disposizione che trasferisce alla Regione quota parte del personale della sede centrale del soppresso Ente": dal momento che la Sardegna sarebbe già provvista di un'organizzazione adeguata all'esercizio delle funzioni trasferite e che mancherebbe, del resto, la necessaria "proporzionalità tra il complessivo personale della sede centrale trasferito alle Regioni e il trasferimento dei beni" rispettivi.
Infine, sarebbe stato violato l'art. 56 dello Statuto speciale: in base al quale il passaggio del personale statale alla Regione dovrebbe sempre avvenire "con la procedura stabilita per le norme di attuazione (proposta di una Commissione paritetica..., parere del Consiglio regionale, deliberazione del Consiglio dei Ministri, decreto presidenziale)".
5. - Si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo anche in tal caso che il ricorso venga dichiarato in parte inammissibile, "per difetto di un interesse attuale", e sia comunque respinto.
Secondo l'Avvocatura dello Stato, risulterebbe dalla giurisprudenza di questa Corte (sentt. n. 243 del 1974 e n. 206 del 1975) che il principio stabilito dall'ottava disposizione transitoria costituzionale, quanto alla corrispondenza fra il passaggio dei beni e delle funzioni statali alle Regioni ed il passaggio del relativo personale, sarebbe applicabile anche al di là delle funzioni previste dall'art. 117 Cost. In questo senso, allo scopo di evitare "una indiscriminata moltiplicazione dei dipendenti pubblici" e di permettere l'utilizzazione di un personale già sperimentato, la disposizione predetta varrebbe per le stesse Regioni a statuto speciale; e andrebbe riferita, in ogni caso, al passaggio delle funzioni e dei beni di enti pubblici nazionali, sul tipo dell'ente "Gioventù italiana". Del pari, anche la previsione del passaggio alle Regioni d'una quota del personale della sede centrale costituirebbe "applicazione di un principio dettato dalla Corte con la ripetuta sentenza n. 243 del 1974".
L'Avvocatura dello Stato ribadisce, inoltre, che la norma sul trasferimento del personale dell'ente in esame non sarebbe "immediatamente operativa"; sicché la denunciata lesione dei "diritti statutari" della Regione ricorrente non potrebbe aversi se non in una fase successiva, qualora la norma impugnata trovasse attuazione, senza sentire preventivamente l'apposita Commissione paritetica.
6. - A sua volta, la Regione ricorrente ha depositato una memoria, nella quale si osserva che la materia dell'ordinamento degli uffici, nelle Regioni a statuto speciale, "si configura in modo profondamente diverso rispetto alle Regioni ordinarie": sia perché svincolata dal limite dei principi che leggi dello Stato stabiliscono in tal campo, sia perché ricollegata alle specifiche norme statutarie sul passaggio degli uffici e del personale. La difesa regionale invoca in quest'ultimo senso il precedente costituito dalla sentenza n. 206 del 1975, con cui la Corte ha imposto l'osservanza dell'art. 43 del relativo Statuto speciale, per il trasferimento alla Regione siciliana del personale dei soppressi enti edilizi; ed assume che la procedura prescritta dall'articolo stesso sarebbe "in tutto simile a quella prevista dall'art. 56 dello Statuto sardo".
Considerato in diritto:
1. - I due ricorsi in esame si prestano ad essere riuniti, in quanto censurano entrambi - per violazione delle rispettive autonomie regionali, costituzionalmente e statutariamente garantite - la legge statale 18 novembre 1975, n. 764, soppressiva dell'ente "Gioventù italiana": anche se la Regione Sardegna si limita ad impugnare le disposizioni (artt. 3, primo e secondo comma, 6 e 7) sul trasferimento del personale già posto alle dipendenze dell'ente soppresso, nonché sul conseguente trattamento relativo alle pensioni, all'assistenza malattie ed alle indennità di buonuscita; mentre la Sicilia mette in questione la legittimità costituzionale dell'intera legge, sia pure svolgendo motivi che riguardano - in particolar modo - l'art. 2 primo comma (sul trasferimento dei compiti dell'ente soppresso), i commi successivi dell'articolo stesso (sul trasferimento del relativo patrimonio), nonché le disposizioni contenute negli artt. 3 - 7 (in quanto concernenti il personale trasferito alla Regione).
2. - Data la maggiore ampiezza della proposta impugnativa, giova esaminare in primo luogo il ricorso della Regione Sicilia; il quale coinvolge - come già si ricordava - tutta la legge n. 764 del 1975, in riferimento ad una vasta ed eterogenea serie di parametri costituzionali e statutari, rispettivamente costituiti dagli artt. 3, 5, 116, nonché dall'ottava disposizione transitoria della Costituzione, e dagli artt. 14, lett. n, p e q, 17, lett. c ed i, 32, 33 e 43 dello Statuto siciliano (cui si aggiunge l'art. 97 Cost., che il ricorso considera violato nella parte riguardante il buon andamento dell'amministrazione).
Per altro, la Corte non può non riscontrare che il ricorso si presenta per molteplici aspetti inammissibile. Nella premessa di tale atto si richiama espressamente la previa deliberazione della Giunta regionale siciliana, che è stata in effetti adottata il 23 gennaio 1976. Senonché la Giunta, nell'autorizzare la proposizione del ricorso stesso, lamentava soltanto che la legge n. 764 del 1975, "statuendo unilateralmente il trasferimento dei compiti del soppresso Ente Gioventù Italiana alla Regione, senza dar modo a questa di farsi sentire" in proposito, concretasse "una lesione immediata dalle prerogative regionali costituzionalmente garantite, sotto il profilo della violazione dell'art. 43 dello Statuto Regionale". Ciò comporta che il sindacato sulla pretesa lesione di tutti i parametri diversi dall'articolo 43 dello Statuto debba essere escluso dall'attuale giudizio. Ed effettivamente l'esigenza che le impugnazioni regionali di leggi dello Stato siano promosse dal Presidente della Giunta regionale "previa deliberazione della Giunta" stessa - in base al disposto dell'art. 32, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, di cui questa Corte ha imposto la puntuale applicazione, fin dalla sentenza n. 15 del 1957 - verrebbe elusa qualora si ammettesse che il ricorso del Presidente possa denunciare vizi diversi da quelli prefigurati nella relativa delibera della Giunta.
Ma la delimitazione del giudizio, in vista dell'unico parametro che la Regione ricorrente è legittimata ad invocare, comporta una corrispondente riduzione dell'impugnativa, per quanto concerne le disposizioni della legge n. 764 del 1975, sindacabili in questa sede dalla Corte. Fra di esse rientrano, sicuramente, primo e secondo comma dell'art. 3, attinenti al trasferimento del personale già in servizio presso le sedi periferiche e la sede centrale dell'ente "Gioventù italiana". Inoltre, il complesso delle argomentazioni addotte dal ricorso, in collegamento con la citata delibera della Giunta regionale, impone di pervenire alla stessa conclusione, circa la disciplina dettata per trasferire alle Regioni il patrimonio già proprio dell'ente soppresso. Infine, analoga questione di legittimità costituzionale, in riferimento alla mancata osservanza della procedura prescritta dallo Statuto per il "passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione", dev'essere decisa dalla Corte nei riguardi del primo comma dell'art. 2, con cui la legge impugnata ha disposto il trasferimento dei "compiti istituzionali" e delle "attività in atto svolte dall'Ente gioventù italiana". Anche in tal senso, difatti, nel ricorso si chiede -pur senza citare espressamente l'art. 43 dello Statuto - che la Corte precisi il "valore da attribuire alle norme di attuazione previste dagli Statuti delle regioni ad autonomia differenziata".
3. - Entro questi limiti, il ricorso dev 'essere accolto.
I dati ricavabili dall'esame dei contributi dottrinali, delle norme statali sul passaggio delle funzioni e degli uffici alle Regioni, della stessa giurisprudenza di questa Corte, sono concordi nel senso di far riconoscere all'art. 43 dello Statuto siciliano (come pure ai consimili disposti degli Statuti speciali della Sardegna, del Trentino-Alto Adige e del Friuli- Venezia Giulia) il significato attribuitogli dalla difesa regionale. In dottrina, è dominante l'avviso che la competenza conferita agli appositi decreti legislativi di attuazione statutaria (necessariamente preceduti dalle proposte o dai pareri di una commissione paritetica, composta da rappresentanti dello Stato e della Regione interessata) sia separata e riservata, rispetto a quella esercitabile - in applicazione dell'ottava disp. trans. Cost. - dalle ordinarie leggi della Repubblica. Del pari, allo stesso criterio si dimostrano informate - nella loro generalità - le leggi statali di trasferimento, entrate in vigore nello scorso decennio. Ciò vale, anzitutto, per il primo passaggio di funzioni, uffici e personale dallo Stato alle Regioni di diritto comune, disposto dagli undici decreti presidenziali del 14-15 gennaio 1972; tanto è vero che si sono resi (o si renderanno) indispensabili - per conseguire i medesimi effetti in Sicilia, in Sardegna, nel Trentino-Alto Adige e nel Friuli-Venezia Giulia - specifici atti statali con forza di legge, adottati nelle forme previste per le discipline di attuazione dei relativi Statuti speciali. Ma non diverso è il caso del d.P.R. n. 616 del '77, il quale stabilisce anzi espressamente - nell'art. 119 - che le funzioni amministrative degli enti pubblici estinti, già trasferiti alle Regioni ordinarie in virtù del contestuale art. 113, continuino "ad essere esercitate nelle regioni a statuto speciale mediante uffici stralcio, fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato" Del resto, la previsione che il passaggio delle rispettive funzioni (nonché degli uffici, del personale e dei beni in questione) venga operato a favore delle stesse Regioni differenziate, ma con le procedure prescritte da ogni singolo Statuto, si rinviene in varie disposizioni dettate da leggi statali di settore: a partire dall'art. 2, primo comma, della legge n. 698 del 1975 (sul trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia), ovvero dall'art. 1, primo comma, della legge n. 745 del 1975 (sul trasferimento delle funzioni concernenti gli istituti zooprofilattici sperimentali), fino all'art. 80, secondo comma, della legge n. 833 del 1978 (istitutiva del servizio sanitario nazionale).
Ciò che più conta, nel risolvere una controversia analoga a quella in esame, la Corte ha già dichiarato - con la sentenza n. 206 del 1975 - che il trasferimento alla Regione siciliana del personale dei soppressi enti edilizi, previsto dall'articolo 18 del d.P.R. n. 1036 del 1972, dovesse "aver luogo secondo le norme all'uopo determinate dalla commissione paritetica di cui all'art. 43 dello Statuto". Né giova rispondere, per evitare che un tale precedente si applichi anche alla legge soppressiva dell'ente "Gioventù italiana", che le denunciate previsioni di trasferimento non opererebbero immediatamente, ma richiederebbero provvedimenti ulteriori, senza dunque escludere le cosiddette norme di attuazione statutaria. Sebbene la tesi così sostenuta dall'Avvocatura dello Stato trovi un qualche riscontro nei lavori preparatori della legge stessa (nel corso dei quali fu sottolineata l'esigenza di sentire le competenti commissioni paritetiche, senza di che la legge sarebbe risultata incostituzionale), sta di fatto che il testo degli artt. 2 e 3, primo e secondo comma, non distingue per nulla fra Regioni a statuto ordinario e speciale, ma le considera unitariamente allorché trasferisce - con effetto immediato - compiti, beni e personale dell'ente. Non a caso, l'ultimo comma dell'art. 3 stabilisce senz'altro che, sino all'inquadramento nei ruoli (destinato ad operare - in base al precedente comma - dalla data di entrata in vigore della legge in questione), "al personale trasferito viene corrisposto, a carico della regione, il trattamento economico in godimento"; e che qui si tratti di qualunque Regione (Sicilia compresa) viene confermato dalla serie di leggi regionali siciliane con cui si è provveduto in via provvisoria (a cominciare dalla 1.5 marzo 1976, n. 17) ad anticipare una parte di tali spettanze.
S'impone, perciò, l'annullamento dell'art. 2, secondo comma, e dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge n. 764 del 1975, nella parte in cui trasferiscono alla Regione Sicilia beni e personale dell'ente "Gioventù italiana": al di là della lettera dell'art. 43 dello Statuto siciliano, la procedura di trasferimento che tale norma prescrive dev'essere osservata, infatti, non solo per quanto riguarda il passaggio di strutture pertinenti allo Stato in senso stretto, ma anche nelle ipotesi di soppressione e regionalizzazione degli enti pubblici nazionali sul tipo della "Gioventù italiana".
Corrispondentemente, va inoltre dichiarata l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 2, malgrado l'art. 43 dello Statuto siciliano - a differenza dall'ottava disp. trans. Cost. - si riferisca soltanto al passaggio degli uffici e del personale, non già al trasferimento delle funzioni per sé considerate. Nel caso dell'ente "Gioventù italiana" non potrebbero valere le argomentazioni con cui questa Corte ha sostenuto (cfr. le sentt. n. 136 del 1969, n. 95 e n. 108 del 1971) che "non sempre" si richiedono apposite norme di attuazione statutaria, affinché le Regioni differenziate possano esercitare le proprie competenze, individuate e garantite dai rispettivi Statuti. Non va dimenticato, infatti, che la legge n. 764 del 1975 ha per oggetto un'istituzione i cui compiti erano stati deferiti - sia pure sulla carta - ad altre amministrazioni pubbliche, già in forza dell'art. 6 del r.d.l. 2 agosto 1943, numero 704; che nel successivo quarantennio l'ente "Gioventù italiana" è tuttavia sopravvissuto, solo perché non venne approvato e reso esecutivo il piano di ripartizione dei suoi compiti, previsto dal decreto 19 agosto 1944 del Presidente del Consiglio dei ministri; che il capoverso dell'art. 1 della stessa legge soppressiva presuppone - là dove richiama le "modalità" e le "procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404" - che gli scopi dell'ente soppresso siano cessati: cosicché nel primo comma dell'art. 2 l'accento non cade sui "compiti istituzionali", ma sulle "attività in atto svolte", da intendersi come attività residue, la sorte delle quali non potrebbe essere scissa da quella del patrimonio già proprio della "Gioventù italiana" e del personale addetto ai beni medesimi.
4. - Al pari che in Sicilia, anche per quanto concerne la Sardegna le norme relative al passaggio degli uffici e del personale devono essere emanate - in base all'art. 56 dello Statuto speciale - "con decreto legislativo", su proposta di un'apposita "Commissione paritetica". Il ricorso di tale Regione va pertanto accolto, nella parte in cui censura la violazione dell'art. 56, per effetto del primo e del secondo comma dell'art. 3 della legge 18 novembre 1975, n. 764, disciplinanti il trasferimento alle Regioni del personale dell'ente "Gioventù italiana". E ne risultano assorbite le ulteriori censure che il ricorso prospetta - con particolare riguardo agli artt. 6 e 7 della legge impugnata - assumendo che lo Stato avrebbe invaso una sfera di competenza riservata al legislatore regionale, quale l'"ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione" (ivi compreso lo "stato giuridico ed economico del personale"), di cui all'art. 3 lett. a dello Statuto speciale.
A questo punto, però, la Corte deve rilevare che l'annullamento dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge impugnata determina - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità conseguenziale dello stesso articolo 2, primo e secondo comma. Sebbene l'impugnativa della Regione Sardegna, diversamente da quella della Regione Sicilia, non coinvolga le norme sul trasferimento dei compiti e dei beni già spettanti alla "Gioventù italiana", le norme stesse sono state pur sempre approvate in vista di un 'unica ed indivisibile serie di operazioni di liquidazione: che non si presta a venire suddivisa in più segmenti, annullando i disposti relativi al trasferimento del personale, per mantenere in vigore - circa la sola Sardegna - quelli relativi al parallelo trasferimento delle funzioni e dei beni. Già si è notato, al contrario, come "i compiti istituzionali e le attività in atto svolte dall'Ente gioventù italiana" debbano subire la sorte delle corrispondenti strutture. Ma, anche nei rapporti fra il patrimonio e il personale, il nesso stabilito dalla legge n. 764 del 1975 si dimostra inscindibile, tanto è vero che l'art. 3 ha trasferito alle Regioni il personale delle sedi periferiche della "Gioventù italiana", in quanto "destinatarie dei beni ceduti"; mentre il personale della sede centrale è stato a sua volta trasferito "in misura proporzionale a quello delle sedi periferiche addetto ai beni ceduti". E non pare accidentale, sotto questo aspetto, che la Giunta regionale della Sardegna - nella seduta del 28 gennaio 1976 - avesse deliberato l'impugnazione della intera legge n. 764 del 1975, in riferimento alla violazione dell'art. 56 St., che tale legge avrebbe congiuntamente concretato "nel trasferimento dei beni e del personale".
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge 18 novembre 1975, n. 764 (sulla soppressione dell'ente "Gioventù italiana"), in riferimento agli artt. 3, 5, 116, nonché all'ottava disposizione transitoria della Costituzione, ed agli artt. 14, lett. n, p e q, 17 lett. c ed i, 32 e 33 del relativo Statuto speciale, promossa dalla Regione Sicilia, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, primo e secondo comma, e 3, primo e secondo comma, della legge n. 764 del 1975, nella parte in cui disciplinano il trasferimento alla Regione Sicilia dei "compiti istituzionali" e delle "attività in atto svolte dall'Ente gioventù italiana", nonché del patrimonio immobiliare e del personale dell'ente medesimo, senza prescrivere l'osservanza della procedura prevista dallo art. 43 del relativo Statuto speciale;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge n. 764 del 1975, nella parte in cui disciplina il trasferimento alla Regione Sardegna del personale dell'ente "Gioventù italiana", senza prescrivere l'osservanza della procedura prevista dall'art. 56 del relativo Statuto speciale;
4) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, della legge n. 764 del 1975, nella parte in cui disciplina il trasferimento alla Regione Sardegna dei "compiti istituzionali", delle "attività in atto svolte" e del "patrimonio immobiliare" dell'ente "Gioventù italiana", senza prescrivere l'osservanza della procedura prevista dallo art. 56 del relativo Statuto speciale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere