˙ Ordinanza 171/1980 (ECLI:IT:COST:1980:171)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMADEI - Redattore:  - Relatore: MALAGUGINI
Camera di Consiglio del 20/11/1980;    Decisione  del 27/11/1980
Deposito del 15/12/1980;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  15195
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 171

ORDINANZA 27 NOVEMBRE 1980

Deposito in cancelleria 15 dicembre 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 352 del 24 dicembre 1980.

Pres. AMADEI - Rel. MALAGUGINI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1975 dal Pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Miglioranza Walter, iscritta al n. 116 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 24 marzo 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata proposta, in riferimento all'art. 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, "nella parte in cui autorizzando la citazione dell'assicuratore in qualunque momento dell'istruttoria, non gli assicura la parità dei diritti con l'imputato e così l'assistenza difensiva fin dai primi atti di polizia giudiziaria".

Considerato che la disposizione di legge denunziata non disciplina affatto i tempi e i modi della citazione dell'assicuratore nel giudizio penale pendente nei confronti dell'assicurato, disciplina che è contenuta negli articoli del codice processuale penale concernenti il responsabile civile;

che l'adeguatezza del procedimento previsto dalla disposizione denunciata, rispetto alla garanzia costituzionale del diritto di difesa, è già stata riconosciuta da questa Corte, con la sentenza n. 198 del 1975.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sollevata con riferimento all'art. 24 Cost. dall'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI- ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere