˙ Ordinanza 170/1980 (ECLI:IT:COST:1980:170)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMADEI - Redattore:  - Relatore: MALAGUGINI
Camera di Consiglio del 20/11/1980;    Decisione  del 27/11/1980
Deposito del 15/12/1980;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  16312
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 170

ORDINANZA 27 NOVEMBRE 1980

Deposito in cancelleria: 15 dicembre 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 352 del 24 dicembre 1980.

Pres. AMADEI - Rel. MALAGUGINI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (riordinamento della prosecuzione volontaria della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi), promossi con le ordinanze emesse il 26 gennaio e il 21 aprile 1976 dai Pretori di Milano e di Modena nei procedimenti civili vertenti tra Cavallazzi Pierino e Zini Tonino e l'INPS, iscritte ai nn. 273 e 459 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 145 e 232 del 1976.

Visti gli atti di costituzione di Cavallazzi Pierino, di Zini Tonino e dell'INPS;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Considerato che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, nella parte in cui esclude che l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti possa essere volontariamente proseguita nei periodi in cui l'assicurato sia iscritto alle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi;

che i giudizi predetti vanno riuniti, in quanto prospettano identiche questioni di legittimità costituzionale;

Ritenuto che, per la detta parte, la norma impugnata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza di questa Corte n. 243 del 1976;

che pertanto tale disposizione, in quanto escludeva la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria nei periodi predetti, ha cessato di avere efficacia e non può più ricevere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sopra ricordata (artt. 136 Cost., e 30, terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87);

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della citata legge n. 87 del 1953 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 sollevate con le ordinanze in epigrafe dai Pretori di Milano e di Modena.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere