˙ Ordinanza 166/1980 (ECLI:IT:COST:1980:166)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMADEI - Redattore:  - Relatore: VOLTERRA
Camera di Consiglio del 20/11/1980;    Decisione  del 27/11/1980
Deposito del 15/12/1980;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  16307 16308
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 166

ORDINANZA 27 NOVEMBRE 1980

Deposito in cancelleria: 15 dicembre 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 352 del 24 dicembre 1980.

Pres. AMADEI - Rel. VOLTERRA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 45 e seguenti della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 27, e dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, promossi con tre ordinanze emesse il 1 dicembre 1975 dal tribunale di Ascoli Piceno nei procedimenti penali a carico di Panella Umberto, Melega Giuseppe e Donno Antonio rispettivamente iscritte ai nn. 270, 271 e 272 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 20 luglio 1977.

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che il tribunale di Ascoli Piceno con le ordinanze in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 45 e seguenti della legge 17 luglio 1942, n. 907, e dell'art. 20 della legge 7 febbraio 1929, n. 4, in riferimento rispettivamente agli artt. 41 e 43 della Costituzione, 2 del codice penale e 3 della Costituzione.

Considerato che la prima questione, relativa alla legittimità costituzionale dei monopoli tabacchi, è stata dichiarata non fondata dalla sentenza n. 209/1976 e che la seconda questione, relativa alla cd. ultrattività delle norme penali finanziarie è stata dichiarata non fondata dalle sentenze nn. 164/1974 e 6/1978 e manifestamente infondata dalle ordinanze nn. 279/1974; 43, 89, 182 e 245/1975; 62 e 231/ 1976; 134 e 158/1977.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 45 e seguenti della legge 17 luglio 1942, n. 907, e dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sollevate dal tribunale di Ascoli Piceno con le ordinanze in epigrafe, in riferimento rispettivamente agli artt. 41 e 43 della Costituzione, 2 del codice penale e 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI -LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere