N. 158
ORDINANZA 27 NOVEMBRE 1980
Deposito in cancelleria: 15 dicembre 1980.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 352 del 24 dicembre 1980.
Pres. AMADEI - Rel. BUCCIARELLI DUCCI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 30, ottavo comma, e 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1979 dal Pretore di Salerno, nel procedimento civile vertente tra Gasser Carlotta e Loia Michele, iscritta al n. 988 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 5 marzo 1980.
Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che con l'ordinanza n. 988/79 è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 30, ottavo comma, e 59 della legge sull'equo canone n. 392 del 27 luglio 1978, censurandosi la discriminazione che consente il recesso dai contratti di locazione per necessità del locatore, e la conseguente azione di rilascio, soltanto nei confronti dei conduttori con reddito inferiore agli otto milioni annui.
Considerato che la medesima questione è stata già prospettata alla Corte, sia pure con la denuncia del solo art. 59 della legge citata;
che l'estensione della censura all'art. 30, ottavo comma, della stessa legge appare, tuttavia, giustificata, più che da un denunciato vizio di detta norma, dalla circostanza che il giudice a quo era chiamato a decidere sull'azione di rilascio, in base appunto alla previsione del citato art. 30, ottavo comma (contenente la procedura per il rilascio);
che, pertanto, la sostanziale ed unica censura investe la disparità di trattamento di cui all'art. 59, sicché non vengono prospettati ulteriori profili né addotti nuovi argomenti.
Considerato che detta censura è stata già respinta con la sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 1980 e dichiarata manifestamente infondata con le ordinanze nn. 88 e 130 del 1980.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 30, ottavo comma, e 59 della legge sull'equo canone 27 luglio 1978, n. 392, sollevata con l'ordinanza di rimessione n. 988/1979.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere