N. 154
SENTENZA 21 NOVEMBRE 1980
Deposito in cancelleria: 27 novembre 1980.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 332 del 3 dicembre 1980.
Pres. AMADEI - Rel. ANDRIOLI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta notturna del 16-17 maggio 1979, recante "Norme per la prevenzione e la cura delle malattie da gozzo", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 21 maggio 1979, depositato in cancelleria il 30 maggio successivo ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 1979.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Giunta regionale siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
uditi l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente, e l'avv. Luigi Maniscalco Basile per la Regione.
Ritenuto in fatto:
Con ricorso notificato il 21 maggio 1979, depositato il successivo 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 giugno 1979 e iscritto al n. 10 Reg. Ric. 1979, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato a) l'art. 3 del disegno di legge "recante norme per la prevenzione e la cura delle malattie da gozzo", approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta notturna del 16-17 maggio 1979 ("L'Assessore regionale per la sanità, sentiti i comuni e i medici provinciali interessati, autorizza, previo parere del comitato regionale per la programmazione sanitaria, la iodazione, per periodi di tempo determinati, dell'acqua potabile da distribuire nei comuni interessati alla endemia gozzigena.
La iodazione dell'acqua è effettuata a cura dei comuni interessati, che possono avvalersi degli enti gestori degli acquedotti comunali, salva la vigilanza degli organi sanitari comunali") e b) l'art. 5 del medesimo disegno di legge limitatamente all'inciso "lire 50 milioni per le finalità dell'art. 3 (iodazione dell'acqua potabile)", per violazione degli artt. 32 Cost. e 17 lett. b) dello Statuto speciale.
La violazione dell'art. 32 viene dal Commissario ravvisata in ciò che l'impugnato art. 3, con attribuire all'Assessorato regionale il potere di autorizzare la iodazione dell'acqua potabile da distribuire ai comuni interessati all'endemia gozzigena, configura per le relative popolazioni un trattamento sanitario, la cui obbligatorietà non può essere imposta se non per legge.
La violazione dell'art. 17 lett. b) - a sensi del quale l'Assemblea regionale, nelle materie dell'igiene e della sanità pubblica, può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari e agli interessi propri della Regione, emanare leggi, ma entro i limiti dei principi ed interessi generali, cui si informa la legislazione dello Stato - viene dallo stesso Commissario individuata in ciò che l'art. 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istitutiva del servizio sanitario nazionale), con precisare che trattamenti sanitari obbligatori possono essere imposti ai cittadini nei soli casi previsti dalle leggi dello Stato, costituisce, per i servizi sanitari obbligatori, una riserva di legge a favore dello Stato che le norme impugnate infrangono.
Mediante deduzioni depositate il 5 giugno 1979, il Presidente della Giunta regionale siciliana, per il quale si è costituito, giusta procura 25 maggio 1979 per notar Di Giovanni, l'avv. Luigi Maniscalco Basile, resiste al ricorso obiettando che la somministrazione di acqua potabile iodata, per non comportare l'assoggettamento del corpo del soggetto passivo a visite mediche o a interventi terapeutici, non deve definirsi trattamento sanitario, che la iodazione contribuisce a rendere potabile l'acqua, che i cittadini han la scelta tra l'acqua scorrente negli acquedotti comunali e le acque minerali, che tra le leggi, cui l'art. 32 Cost. si riferisce, sono comprese anche le leggi regionali. Denuncia poi la Regione l'illegittimità dell'art. 33 della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale perché, se interpretato nel senso prospettato dal Commissario, si risolverebbe nell'attribuzione allo Stato di competenza legislativa esclusiva in materia, in cui lo Statuto attribuisce alla Regione competenza legislativa concorrente (interpretazione quella del Commissario che, ad avviso della difesa della Regione, sarebbe smentita dall'art. 80 della stessa legge statale n. 833/1978).
Sotto la data del 23 settembre 1980 l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato nella cancelleria della Corte parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 28 giugno 1979, allegato a missiva diretta dal Commissario alla stessa Avvocatura.
Alla pubblica udienza del 12 novembre 1980, nella quale il Giudice Andrioli ha svolto la relazione, le difese delle parti, pur concordi nel reputare estraneo al dibattito nella presente sede il parere del Consiglio Superiore di Sanità, esibito dall'Avvocatura generale dello Stato, hanno illustrato le contrapposte argomentazioni insistendo nelle già prese conclusioni
Considerato in diritto:
Sul presupposto che la iodazione, per periodi di tempo determinati, dell'acqua potabile, da distribuirsi per il tramite degli enti gestori di acquedotti comunali, nei comuni interessati all'endemia gozzigena, integri gli estremi del trattamento sanitario obbligatorio, il Commissario dello Stato contesta alla Regione la giuridica possibilità di realizzare tale operazione senza offendere, con le norme impugnate, gli artt. 32, secondo comma della Costituzione della Repubblica e 17 lett. b) dello Statuto regionale.
La impugnazione del Commissario è priva di fondamento e per motivare il dispositivo di rigetto, che va a formulare, può la Corte dispensarsi dal verificare la sussistenza in concreto del presupposto, su cui si asside la impugnazione, perché né l'uno né l'altro parametro di costituzionalità è violato.
L'invocazione dell'art. 32, secondo comma, anzi, è, a chi ben guardi, un fuor d'opera perché la riserva di legge così stabilita non esclude in assoluto le leggi regionali, quanto meno delle Regioni differenziate che sono titolari di specifiche funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, e ne dà conferma l'art. 80, primo comma, della legge n. 833/1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale, che fa salve le competenze statutarie delle Regioni a statuto speciale.
Talché tutto si riduce a domandarsi se l'Assemblea possa oppur no disporre l'applicazione, nel territorio regionale, di trattamenti sanitari del tipo in questione, riguardanti non già la risoluzione e la soddisfazione - sul piano regionale - di problemi ed esigenze aventi dimensioni nazionali, ma la predisposizione di misure destinate ad applicarsi in singoli comuni dell'Isola, per "soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione", secondo la testuale espressione dell'art. 17 St. Sic., e proprio l'art. 17 lett. b) impone di rispondere in senso affermativo perché nessun principio o interesse generale, cui s'informi la legislazione dello Stato in subiecta materia, fissa limiti alla potestà legislativa della Regione, la quale, per contro, è giustificata dalla triste realtà che ha indotto l'Assemblea regionale a legiferare a più di un trentennio dal suo insediamento (sempre, però, in anticipo rispetto ai competenti organi dello Stato che non hanno sinora avvertito l'esigenza di tradurre in disposizioni, aventi autorità per il territorio nazionale, i criteri da seguire per combattere 1 'endemia gozzigena).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale - per violazione degli artt. 32 della Costituzione della Repubblica e 17 b) dello Statuto speciale della Regione siciliana - dell'art. 3 del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta notturna del 16-17 maggio 1979 e dell'art. 5 del medesimo disegno di legge limitatamente all'inciso "lire 50 milioni per le finalità dell'art. 3 (iodazione dell'acqua potabile)", sollevate con il ricorso proposto il 21 maggio 1979 dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere