N. 146
ORDINANZA 30 OTTOBRE 1980
Deposito in cancelleria: 12 novembre 1980.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 318 del 19 novembre 1980.
Pres. AMADEI - Rel. ROSSANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma secondo, della legge 23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1980 dal pretore di Asti nel procedimento civile vertente tra Ameno Rita e Delauda Carla ed altra, iscritta al n. 273 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 dell'11 giugno 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice relatore Michele Rossano;
ritenuto che il pretore di Asti, con ordinanza 8 marzo 1980, ha proposto la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma secondo, legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani) - nella parte in cui subordina il diritto del conduttore al ripristino del contratto di locazione ed al risarcimento del danno all'esistenza di un provvedimento giurisdizionale di rilascio - in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
ritenuto che questione identica è stata dichiarata non fondata con la sentenza 2 aprile 1980, n. 48, e che non sono prospettati profili nuovi, né addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;
visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma secondo, legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani) - nella parte in cui subordina il diritto del conduttore al ripristino del contratto di locazione ed al risarcimento del danno alla esistenza di un provvedimento giurisdizionale di rilascio - in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 ottobre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere