˙ Sentenza  144/1980 (ECLI:IT:COST:1980:144)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMADEI - Redattore:  - Relatore: ANDRIOLI
Udienza Pubblica del 18/06/1980;    Decisione  del 18/07/1980
Deposito del 30/07/1980;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  9967
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 144

SENTENZA 18 LUGLIO 1980

Deposito in cancelleria: 30 luglio 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 215 del 6 agosto 1980.

Pres. AMADEI - Rel. ANDRIOLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.l. 13 dicembre 1978, n. 795 (norme in materia di mobilità dei lavoratori) promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1979 dal Pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Potenza Ivo ed altri, iscritta al n. 484 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 230 del 22 agosto 1979.

Visti gli atti di costituzione di Bove Matteo ed altri (denuncianti querelanti nel suddetto procedimento penale) e di Potenza Ivo ed altri; nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Leopoldo Leon per Bove Matteo ed altri, l'avv. Sandulli per Potenza Ivo ed altri, l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

1. - Nel procedimento penale (n. 157715/78) contro Potenza Ivo, Vialetto Stefano Marco, Volucello Paolo, Zumbo Andrea, Ferri Giorgio, Villa Giorgio e altri sei, instaurato a seguito di denuncia querela presentata da Bove Matteo, Saias Mario, Lucchetti Gaetano, Donatiello Pasquale, Masala Pietro, per i reati di cui agli artt. 8, 33, 38 legge 20 maggio 1970, n. 300 e agli artt. 10, 11, 13, 14, 15, 27 legge 29 aprile 1949, n. 264, nonché all'art. 323 c.p. per il solo Volucello, il Pretore di Milano ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 1, 3, 4, 8 decreto legge 13 dicembre 1978, n. 795 in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 Cost., e dell'intero decreto legge in riferimento all'art. 77 cpv. Cost., prospettando quattro sequenze di considerazioni nella ordinanza emessa il 9 gennaio 1979, debitamente comunicata e notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 22 agosto 1979 (n. 484 Reg. ord. 1979).

2. - Avanti la Corte si sono tempestivamente costituiti i suelencati denuncianti querelanti con il patrocinio dell'avv. Leopoldo Leon mediante atto depositato il 28 marzo 1979, nel quale, dopo aver declinato la qualità di dipendenti dell'UNIDAL, poi assunti dalla SIDALM, hanno illustrato il buon fondamento delle ragioni svolte nella ordinanza di rimessione e hanno sollecitato la Corte a sollevare d'ufficio le questioni di legittimità, per violazione degli artt. 70, 76 e 77, commi primo e secondo Cost., del decreto legge numero 80/1978, per eccesso di potere governativo, da ravvisare in ciò che il Governo si sarebbe proposto di disciplinare il caso UNIDAL mediante norme aventi forza di legge - e non con atti e regolamenti amministrativi della legge n. 215/78 di conversione - e per avere, tra l'altro, affidato la funzione legislativa ai sindacati contrapposti riesumando l'ordinamento corporativo in violazione della disposizione transitoria XII della Costituzione.

Nell'atto depositato il 25 giugno 1979, il Potenza e il Vialetto, costituitisi con il patrocinio dell'avv. Aldo Sandulli, si diffondevano a dimostrare l'infondatezza delle questioni e, in particolare, richiamavano l'attenzione della Corte su ciò che la conversione in legge del decreto legge impugnato, avvenuta successivamente alla ordinanza pretorile, ne determinava la irrilevanza della più parte, posta d'altro canto in crisi dallo art. 2 c.p. Dal suo canto, infine, la Presidenza del Consiglio dei ministri concludeva, nell'atto d'intervento depositato l'11 settembre 1979, per la irrilevanza, e in ipotesi per l'infondatezza dell'incidente, allegando ragioni per massima parte convergenti con le difese poi esposte dagli imputati.

Si costituivano, ma fuori termine, gli imputati Zumbo Andrea, Ferri Giorgio e Villa Giorgio (amministratore delegato il primo e dirigenti i due altri della SIT SIEMENS).

3. - All'udienza pubblica del 5 dicembre 1979 in cui il Giudice Andrioli svolse la relazione, l'avv. dello Stato Albisinni eccepì la irritualità della costituzione dei denuncianti querelanti per non essere l'avv. Leon, pure presente all'udienza, munito di procura di costoro; eccezione, che la Corte, ritiratasi in camera di consiglio per deliberare in proposito, ritenne fondata con ordinanza, letta dal Presidente e trascritta nel processo verbale d'udienza. A seguito di che, l'avv. Sandulli insisté per la irrilevanza e, in ipotesi, per la infondatezza della questione, mentre l'avv. Albisinni si riportava all'atto d'intervento.

4. - Successivamente, la Corte, preso atto della istanza in data 17 gennaio 1980 con cui l'avv. Leon aveva chiesto revocarsi la ordinanza 5 dicembre 1979, ha rilevato che, a margine dell'atto di costituzione di Bove Matteo, Saias Mario, Lucchetti Gaetano, Donatiello Pasquale, Masala Pietro (atto di costituzione comune alla costituzione di Galbiati Pietro nell'incidente di costituzionalità n. 570 Reg. ord. 1979), risultava conferita delega autografa e certificata autentica dall'avv. Leon tempestivamente costituitosi, e ha revocato con ordinanza 20 marzo 1980 n. 38 la ordinanza 5 dicembre 1979 rinviando il procedimento a nuovo ruolo.

Con memoria tempestivamente depositata, comune allo incidente di costituzionalità n. 570 Reg. ord. 1979, la difesa dei denuncianti querelanti ha ampiamente illustrato la rilevanza delle questioni di costituzionalità prospettate dal Pretore e non meno ampiamente argomentato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 decreto legge n. 80/1978 e dell'art. 1 della legge n. 215/1978, degli artt. 1, 3, 4 e 8 del decreto legge n. 795/1978 e della legge n. 36/1979, in riferimento agli artt. 76 e 77, 24 comma primo, 25 comma primo, 101 e 102 Cost., ai principi costituzionali di separazione dei poteri, del dovuto procedimento legale e di quello, che ne scaturisce, di irretroattività della legge, e agli artt. 1, 2, 3, 4 comma primo, 35, 36 comma primo, 41 comma secondo della Costituzione.

5. - All'udienza pubblica del 18 giugno 1980 in cui il Giudice Andrioli ha svolto la relazione, i patroni delle parti private Leon e Sandulli sono tornati ad illustrare le rispettive argomentazioni e conclusioni e l'avv. dello Stato Azzariti ha illustrato le ragioni esposte nell'atto d'intervento.

Considerato in diritto:

Per dire rilevante la questione di legittimità del d.l. numero 795/1978, sollevata d'ufficio, il Pretore si è limitato ad affermare che la normativa impugnata si rivela "potenzialmente idonea ad influire direttamente sul contenuto finale del procedimento". Pertanto, non ha il giudice a quo fatto neppur cenno delle attività dei prevenuti, che la declaratoria d'incostituzionalità, a suo avviso, contribuirebbe ad ipotizzare criminose.

La Corte non può colmare la lacuna che le vieta, pur senza scrutinare altri motivi d'irrilevanza delineati dai prevenuti tempestivamente costituitisi e dalla Presidenza del Consiglio, di esaminare le questioni, sollevate dal Pretore e, nel corso del presente giudizio, dalla difesa dei denuncianti querelanti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 4, 8 d.l. 13 dicembre 1978, n. 795, in riferimento agli artt. 3, 4, 41 Cost. e dell'intero d.l. in riferimento all'art. 77 cpv. Cost., sollevate dal Pretore di Milano con ordinanza 9 gennaio 1979.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere