˙ Sentenza  140/1980 (ECLI:IT:COST:1980:140)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMADEI - Redattore:  - Relatore: ELIA
Udienza Pubblica del 23/04/1980;    Decisione  del 18/07/1980
Deposito del 30/07/1980;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  9385 9386
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 140

SENTENZA 18 LUGLIO 1980

Deposito in cancelleria: 30 luglio 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 215 del 6 agosto 1980.

Pres. AMADEI - Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, 2 comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) e dell'art. 55 del r.d. 11 marzo 1935, n. 281 (Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie), promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 1975 dal pretore di Fiorenzuola d'Arda, nel procedimento civile vertente tra Allegri Alberto e Comune di Fiorenzuola d'Arda, con l'intervento di Alizoni Alessandro, iscritta al n. 212 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181 del 9 luglio 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1980 il Giudice relatore Leopoldo Elia;

udito l'Avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

1. - Con ordinanza emessa il 27 marzo 1975 il pretore di Fiorenzuola d'Arda sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, 2 comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private", per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto implicitamente esclude la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie tra invalido civile disoccupato e pubblica amministrazione per lesioni di diritti soggettivi e del diritto in particolare di ottenere, a certe condizioni, la nomina in ruolo. Vengono così ad essere diversamente e senza giustificazione - ad avviso del giudice a quo - regolate le situazioni perfettamente analoghe di invalidi, in conseguenza della circostanza, anche indipendente dalla loro volontà, che risultino avviati all'impiego privato o pubblico.

Il medesimo pretore sollevava inoltre questione di costituzionalità dell'art. 55 del r.d. 11 marzo 1935, n. 281, recante "Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie" nella parte in cui conferisce al Prefetto (ora peraltro al veterinario provinciale) il potere di approvare le graduatorie formate dalla Commissione giudicatrice e di dichiarare il vincitore del concorso, anche per impieghi comunali, per contrasto con gli artt. 5 e 128 della Costituzione; tale potere infatti inciderebbe sulla sfera di autonomia del comune, il quale si troverebbe inoltre a dover risarcire il privato ove l'attività del veterinario provinciale fosse illecita, senza una corrispondente possibilità di influire sulla medesima o sulle sue conseguenze.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 9 luglio 1975.

2. - Si costituiva il Presidente del Consiglio dei ministri attraverso l'Avvocatura dello Stato deducendo l'infondatezza della prima questione, l'irrilevanza ed in subordine l'infondatezza della seconda.

L'ordinanza del giudice a quo muoverebbe dal presupposto erroneo secondo cui tutte le questioni relative a diritti soggettivi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Vero è invece che anche in materia di diritti soggettivi la legge può riservare la giurisdizione al giudice amministrativo, secondo quanto in generale afferma l'art. 103 della Costituzione.

La seconda questione sarebbe irrilevante perché presupporrebbe risolta nel senso dell'accoglimento la prima e dunque affermata la giurisdizione del giudice ordinario. Una volta invece ritenuta non illegittima la norma che stabilisce la giurisdizione del giudice amministrativo, il giudice ordinario risulterebbe carente di legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità attinenti alle norme che regolano il rapporto.

Nel merito comunque anche la seconda questione sarebbe infondata; l'autonomia degli enti territoriali minori è garantita infatti nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica (art. 128 della Costituzione); nel caso di specie appunto una legge ha riservato all'autorità provinciale il compito di bandire per i posti vacanti dell'intera provincia i concorsi per sanitario condotto e di adottare le conseguenti decisioni, ispirandosi ad evidenti criteri di funzionalità ed economia.

Nell'udienza di discussione l'Avvocatura dello Stato ribadiva le proprie tesi riportandosi all'atto di intervento.

Considerato in diritto:

1. - Nella sua ordinanza il pretore di Fiorenzuola d'Arda riferisce che la difesa del ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione "nel punto in cui viene implicitamente esclusa la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a conoscere le controversie fra invalido civile disoccupato e pubblica amministrazione per la lesione dei diritti soggettivi tutelati dalla legge predetta ponendo in essere, con ciò, una ingiustificata disparità di trattamento fra invalidi che pur trovandosi in identiche condizioni vengono avviati, anche indipendentemente dalla loro volontà, gli uni all'impiego privato e gli altri all'impiego pubblico".

La questione non è fondata.

Come è noto, questa Corte ha ripetutamente escluso che la giurisdizione del giudice amministrativo per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione di diritti soggettivi, oltreché di interessi legittimi, in tema di rapporti di pubblico impiego, sia lesiva del principio di eguaglianza e del diritto di agire in giudizio per la tutela delle situazioni soggettive (v. per tutte le sentenze n.47 del 1976 e n. 43 del 1977). Contro la vigente disciplina legislativa in materia, consentita dall'art. 103, 1 comma Cost. e presupposta dall'art. 15, 2 comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, (impugnative dei provvedimenti amministrativi non conformi alle disposizioni della legge che appresta una particolare tutela a favore degli invalidi) l'ordinanza oppone soltanto la generica denunzia che si è testualmente riferita.

Né sussistono, nel caso in esame, motivi nuovi e argomenti idonei a giustificare un diverso orientamento della Corte.

2. - Il pretore di Fiorenzuola d'Arda solleva una seconda questione di legittimità costituzionale, relativamente all'art. 55 del r.d. 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni, per contrasto con gli artt. 5 e 128 Cost. Ma, a tacere di altri motivi che impedirebbero di passare all'esame del merito, deve rilevarsi che lo stesso pretore ritiene "pregiudiziale", in quanto inerente direttamente alla giurisdizione, la prima questione, già risolta nel senso della non fondatezza (cioè a favore della giurisdizione del giudice amministrativo).

Pertanto, nell'ordine logico delle questioni (come è esattamente prospettato anche nell'ordinanza pretorile), è evidente che la seconda questione risulta inammissibile per carenza di legittimazione del giudice a quo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Fiorenzuola d'Arda con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del r.d. 11 marzo 1935, n. 281, sollevata, in riferimento agli artt. 5 e 128 della Costituzione, dal pretore di Fiorenzuola d'Arda con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere