N. 136
SENTENZA 18 LUGLIO 1980
Deposito in cancelleria: 30 luglio 1980.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 215 del 6 agosto 1980.
Pres. AMADEI - Rel. PALADIN
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 618 del codice di procedura penale promosso con due ordinanze emesse il 14 luglio 1975 e il 3 marzo 1977 dal pretore di Roma, nei procedimenti penali a carico di Pironti Di Campagna Nicola e di Geminiani Tiberio ed altri, iscritte ai nn. 484 del registro ordinanze 1975 e 308 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 del 1975 e n. 218 del 1977.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 30 gennaio 1980 il Giudice relatore Livio Paladin;
udito l'avvocato dello Stato Vito Cavalli, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto:
1. - Con due ordinanze motivate in termini pressoché identici - rispettivamente emesse il 14 luglio 1975 e il 3 marzo 1977 - il pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 618 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la competenza del tribunale a decidere sull'opposizione al decreto pretorile di iscrizione di ipoteca legale, per pretesa violazione del principio del giudice naturale, stabilito dall'art. 25 primo comma della Costituzione.
In entrambi i casi, essendo stata proposta opposizione avverso l'iscrizione di un'ipoteca legale, il tribunale - per poter decidere in proposito - aveva richiesto al pretore la trasmissione degli atti. Senonché il pretore ha asserito, nella seconda delle due ricordate ordinanze, il "carattere giurisdizionale" della sua "funzione di collegamento" con il tribunale adito, che non potrebbe esser ridotta "alla mera trasmissione degli atti processuali"; ed ha quindi sospeso il "giudizio di opposizione in corso", sollevando d'ufficio la predetta questione di legittimità.
Quanto alla natura dell'opposizione in esame, il pretore ritiene trattarsi - secondo la lettera dell'art. 618 - di un incidente di esecuzione, vale a dire di uno "strumento processuale volto a far valere dagli interessati l'invalidità o l'inesistenza del titolo esecutivo": nel qual caso, però, dovrebbe applicarsi la regola statuita dagli artt. 628 e 630 cod. proc. pen., per cui competente a giudicare di tali incidenti è lo stesso giudice che ha deliberato il provvedimento.
Ma la conclusione non potrebbe esser diversa, quand'anche si configurasse l'opposizione prevista dall'art. 618 alla stregua di un "mezzo di impugnazione straordinaria": dato che gli stessi mezzi in questione, non essendo devolutivi, vanno pur sempre sottoposti - di regola - alla decisione del giudice che abbia emesso l'atto impugnato. Investendo il tribunale del potere di decidere sulla opposizione al decreto di ipoteca legale, ancorché emesso dal pretore, l'art. 618 determinerebbe dunque una anomalia, contrastante "con il naturale ordine di competenze fra giudici" e pertanto lesiva dell'art. 25 primo comma Cost.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in entrambi i giudizi, sostiene per contro la manifesta infondatezza della questione così sollevata.
Posto che l'espressione "giudice naturale" dovrebbe essere intesa - secondo la giurisprudenza di questa Corte -"in senso del tutto corrispondente a quello di giudice precostituito per legge", l'atto di intervento ne desume che l'art. 25 primo comma Cost. sia rispettato senz'altro, "ogni qualvolta la competenza del giudice è predeterminata... da criteri obbiettivi che valgano ad individuare preventivamente il giudice stesso".
Del resto, la devoluzione al tribunale della competenza a decidere sulle opposizioni all'iscrizione dell'ipoteca legale disposta dal pretore si risolverebbe in "una misura di maggiore garanzia" dei diritti dell'imputato, tanto più che qui si tratta - afferma l'Avvocatura dello Stato - non solo di un giudice collegiale, ma del "naturale giudice di appello dei provvedimenti del pretore"; e ciò, specialmente in un caso come quello in esame, non assimilabile a un comune incidente di esecuzione, dal momento che l'opposizione prevista dall'art. 618 cod. proc. pen. investirebbe "nella sua totalità radicale" il provvedimento in tal modo impugnato.
Considerato in diritto:
Data l'identità delle questioni sollevate dalle due ordinanze di rimessione, i relativi giudizi vanno riuniti e decisi con unica sentenza.
Il giudice a quo sostiene preliminarmente di essere legittimato ad impugnare l'art. 618 cod. proc. pen., in quanto richiesto di trasmettere gli atti processuali, occorrenti al tribunale per decidere - in base alla norma denunciata - sull'opposizione avverso il decreto pretorile d'iscrizione di un'ipoteca legale. In questa stessa sede, infatti, il pretore sarebbe investito di una specifica funzione giurisdizionale, sia pure di collegamento. "diretta ad una delibazione sul mezzo processuale proposto avente ad oggetto l'ammissibilità ed il riscontro di legittimità formale" dell'opposizione.
Ma in realtà la questione è inammissibile, dal momento che essa non è stata sollevata "nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale", come invece è prescritto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Dei due giudizi in atto, concernenti la decisione sulle opposizioni all'iscrizione delle rispettive ipoteche, non è investito il pretore, ma il tribunale dinanzi al quale è stata fatta opposizione; mentre al pretore non spetta - secondo la norma impugnata - alcuna "delibazione" sulle opposizioni stesse, né alcun altro tipo di potere decisorio.
In altre parole, qualunque ne sia la natura, il procedimento di opposizione disciplinato dall'art. 618 cod. proc. pen. presenta sicuri caratteri di autonomia rispetto al procedimento principale, nel corso del quale sia stata disposta un'iscrizione di ipoteca legale; e l'autorità giurisdizionale competente per quest'ultimo procedimento non è chiamata a fare alcuna applicazione della norma impugnata, in vista della quale possano proporsi questioni di legittimità costituzionale che comportino la sospensione del solo giudizio sull'opposizione come appunto si legge nei dispositivi delle ordinanze di rimessione. Ai fini dell'art. 618, il pretore di Roma non era tenuto a svolgere null'altro che un compito di trasmissione materiale degli atti processuali (o, meglio, a consentire che tale compito fosse svolto dalla competente cancelleria, cui si rivolgeva - per lo meno nel primo dei due casi in esame, allorché il giudice a quo non aveva ancora messo in dubbio la legittimità della norma in esame - la richiesta della cancelleria centrale penale): il che, di per sé solo, non concreta i requisiti necessari per l'instaurazione di un giudizio di legittimità costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 618 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 25 primo comma della Costituzione, sollevata dal pretore di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere