Sentenza  135/1980 (ECLI:IT:COST:1980:135)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMADEI - Redattore:  - Relatore: PALADIN
Udienza Pubblica del 30/01/1980;    Decisione  del 18/07/1980
Deposito de˙l 30/07/1980;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  10017 10018
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 135

SENTENZA 18 LUGLIO 1980

Deposito in cancelleria: 30 luglio 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 215 del 6 agosto 1980.

Pres. AMADEI - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 155, comma terzo, del codice civile promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1976 dal Tribunale per i minorenni di Ancona, sul ricorso proposto da Silvestrini Daniela in Moroder, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 100 del 13 aprile 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 30 gennaio 1980 il Giudice relatore Livio Paladin;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

1. - Nel corso di una controversia fra coniugi separati, avente per oggetto la determinazione della scuola elementare cui iscrivere il figlio, la parte convenuta ha eccepito l'incompetenza dell'adito tribunale per i minorenni di Ancona, sostenendo invece - sulla base degli artt. 710 e 711 cod. proc. civ. - la competenza in materia del tribunale ordinario. Ma il tribunale per i minorenni, ritenendo applicabile al caso in esame l'art. 155 terzo comma cod. civ., ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma predetta, in riferimento ai principi stabiliti dagli artt. 3 primo comma e 25 primo comma Cost.

Secondo l'ordinanza di rimessione - emessa il 21 dicembre 1976 - le "decisioni di maggiore interesse", per le quali l'art. 155 terzo comma cod. civ. prevederebbe la competenza del tribunale ordinario, dovrebbero considerarsi equivalenti a quelle "questioni di particolare importanza", per le quali gli artt. 316 cod. civ. e 38 primo comma delle disposizioni di attuazione del codice stesso affermano invece, quanto ai rapporti fra coniugi non separati, la competenza del tribunale per i minorenni. Questa diversità di disciplina, a fronte di situazioni identiche, comporterebbe però un'ingiustificata disparità di trattamento, in danno dei coniugi separati: dal momento che essi, diversamente dai coniugi non separati, non potrebbero giovarsi né della specifica competenza né delle più rapide procedure, proprie del tribunale per i minorenni.

Vero è che nel corso dei lavori preparatori dell'attuale art. 38 - puntualmente ricordati dal giudice a quo - si disse che tale previsione era imposta dall'esigenza di evitare pronunce contraddittorie, rispettivamente adottate dal tribunale per i minorenni e dal tribunale ordinario (in quanto competente in tema di separazione personale). Ma lo scopo perseguito dal legislatore non sarebbe stato realizzato, dato che l'identità dell'organo giudicante verrebbe meno comunque, tutte le volte che si dovesse adire - per ragioni di competenza territoriale - un organo diverso dal giudice della separazione. Ed allora tornerebbe a farsi valere la regola - costituzionalmente garantita dagli artt. 3 primo comma e 25 primo comma - per cui il tribunale per i minorenni (e non il tribunale ordinario) è il "giudice naturale degli interessi minorili".

2. - Si è costituito in giudizio il solo Presidente del Consiglio dei ministri, per sostenere l'infondatezza della proposta questione.

Nelle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato si contesta la pretesa violazione del principio di eguaglianza, poiché non vi sarebbe identità fra le fattispecie rispettivamente regolate dall'art. 155 terzo comma e dall'art. 316 cod. civ.: essendo la prima relativa ai coniugi separati, la seconda invece all'esercizio di potestà comuni ai coniugi non separati. Né risulterebbe violato il principio del giudice naturale, dal momento che la competenza del tribunale ordinario sarebbe "ricollegata a certi e determinati presupposti", prestabiliti dalla legge in base a criteri obiettivi, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte.

Considerato in diritto:

1. - L'ordinanza di rimessione procede, ritenendole pacifiche,. da alcune premesse di carattere interpretativo, concernenti la disposizione impugnata. In primo luogo, cioè, il tribunale per i minorenni di Ancona vi assume che il suo giudizio riguardi una di quelle "decisioni di maggiore interesse per i figli", cui si riferisce l'art. 155 terzo comma del codice civile. In secondo luogo, il giudice a quo sostiene che la norma stessa - là dove stabilisce, genericamente, che "il coniuge cui i figli non siano affidati... può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse" - abbia senz'altro di mira il tribunale ordinario: secondo la regola fissata dal capoverso dell'art. 38 disp. att. cod. civ., che dovrebbe applicarsi anche al caso in esame, dal momento che l'art. 155 non rientra fra le disposizioni elencate nell'art. 38 primo comma, per determinare i provvedimenti spettanti al tribunale per i minorenni.

Precisamente in tal senso, non prevedendo "la competenza del Tribunale per i minorenni in ordine alle questioni vertenti sulle decisioni di maggiore interesse per la prole" (come si legge nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione), l'art. 155 terzo comma violerebbe il principio del giudice naturale e verrebbe comunque a discriminare i coniugi separati da quelli non separati, relativamente ai rimedi processuali esperibili per tutelare i primari interessi dei figli.

2. - Stando alla stessa impostazione del giudice a quo, che la Corte ritiene di prendere a base della sua pronuncia, la questione deve però considerarsi non fondata.

Anzitutto, non regge la tesi che l'art. 155 terzo comma cod. civ. contrasti con l'art. 25 primo comma Cost., sottraendo al tribunale per i minorenni - senza adeguate ragioni giustificative - una competenza che dovrebbe spettargli come giudice naturalmente più idoneo ad affrontare determinati ordini di controversie: nella specie, quelle concernenti "le decisioni di maggiore interesse per i figli" di coniugi separati. Questa Corte ha bensì ritenuto (si veda fra le altre, la sentenza n. 274 del 1974) che "la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni, le quali derogano a tale competenza sulla base di criteri che razionalmente valutino i disparati interessi in gioco nel processo". Nel caso in esame, tuttavia, non sussiste alcuna deroga propriamente intesa, della quale la Corte debba verificare la razionalità. Se infatti si considerano i criteri di determinazione delle competenze in sede giurisdizionale, le funzioni eventualmente riservate al tribunale ordinario, in applicazione della norma impugnata, non sono di natura eccezionale e neppure speciale; ma fanno parte di una competenza generale, prevista nell'ambito della stessa giurisdizione alla quale appartengono i tribunali per i minorenni, senza dunque violare in nessun modo il principio del giudice naturale.

Del resto, anche se si guarda ai tipi di interessi da tutelare, il riparto fra la competenza del tribunale per i minorenni e quella del tribunale ordinario non può non ricadere nell'ambito della discrezionalità legislativa: dal momento che in tal campo interferiscono interessi diversi, facenti capo ai genitori separati, oltre che ai figli di essi. Non a caso, è al tribunale ordinario che spetta - pronunziandosi sulla separazione, in base all'art. 155 primo comma cod. civ. - dichiarare a quale dei coniugi i figli sono affidati e adottare "ogni altro provvedimento relativo alla prole", sebbene il legislatore abbia statuito che il giudice deve decidere in quest'ultimo senso "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale" della prole stessa.

Meno ancora è poi sostenibile che l'eventuale competenza del tribunale ordinario, circa le "decisioni di maggiore interesse per i figli" dei coniugi separati, determinerebbe un'arbitraria disparità di trattamento rispetto alla competenza propria del tribunale per i minorenni - ex art. 316 terzo comma cod. civ. - "in caso di contrasto su questioni di particolare importanza" fra coniugi non separati. Il complessivo regime della separazione coniugale è troppo peculiare, perché sul piano costituzionale si possa esigerne l'equiparazione a quello dei coniugi non separati, sia pure ai soli effetti dell'art. 155 terzo comma cod. civ. Ciò che più conta, l'azione e la difesa delle parti non sarebbero certo pregiudicate dal fatto di dover adire il tribunale ordinario, quanto alle controversie riguardanti i figli che insorgano dopo la sentenza di separazione, fino al punto di desumerne una violazione del principio di eguaglianza.

3. - Ne segue che le rispettive potestà del tribunale ordinario e del tribunale per i minorenni non danno luogo a censure di legittimità costituzionale, nei termini indicati dal giudice a quo, ma determinano invece - per un verso - problemi di politica legislativa, cui si ricollegano - per un altro verso - difficoltà superabili in via interpretativa delle norme vigenti.

Sotto quest'ultimo aspetto, va ricordato che l'interpretazione della norma impugnata, dalla quale muove l'ordinanza di rinvio, non è affatto pacifica ed anzi contrasta con varie recenti pronunce della Corte di cassazione, per quanto adottate con specifico riguardo all'ottavo piuttosto che al terzo comma dell'art. 155 cod. civ. (cioè per individuare il giudice competente in tema di "revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, la attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e le disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo"). Se non altro in linea di massima, prendendo in considerazione l'affidamento dei figli e le potestà dei genitori, quella Corte ha infatti affermato - al di là della lettera e degli stessi lavori preparatori dell'art. 38 disp. att. cod. civ. - l'esigenza di un'interpretazione sistematica che affidi al tribunale per i minorenni l'adozione dei relativi provvedimenti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 155 terzo comma del codice civile, sollevata dal tribunale per i minorenni di Ancona, in riferimento agli artt. 3 primo comma e 25 primo comma della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere