N. 128
ORDINANZA 17 LUGLIO 1980
Deposito in cancelleria: 23 luglio 1980.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 208 del 30 luglio 1980.
Pres. AMADEI - Rel. ROSSANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
Composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis della legge 12 agosto 1974, n. 351, promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1979 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Longari Emma e la S.a.s. Rulfo, iscritta al n. 709 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 del 12 dicembre 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1980 il Giudice relatore Michele Rossano.
Ritenuto che il Tribunale di Milano, con ordinanza 17 maggio 1979, ha proposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 bis legge 12 agosto 1974, n. 351 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 giugno 1974, n. 236, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani) - nella parte in cui non comprende fra gli aventi diritto alla proroga legale del contratto di locazione il convivente more uxorio con il conduttore defunto - in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
ritenuto che questione identica è stata dichiarata non fondata con la sentenza 2 aprile 1980, n. 45, e che non sono prospettati profili nuovi, né addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;
visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis legge 12 agosto 1974, n. 351 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 giugno 1974, n. 236, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani) - nella parte in cui non comprende fra gli aventi diritto alla proroga legale del contratto di locazione il convivente more uxorio con il conduttore defunto - in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere