˙ Sentenza  126/1980 (ECLI:IT:COST:1980:126)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: AMADEI - Redattore:  - Relatore: ROSSANO
Udienza Pubblica del 04/06/1980;    Decisione  del 17/07/1980
Deposito del 23/07/1980;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  9657
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 126

SENTENZA 17 LUGLIO 1980

Deposito in cancelleria: 23 luglio 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 208 del 30 luglio 1980.

Pres. AMADEI - Rel. ROSSANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il 22 ottobre 1976 e riapprovata il 23 marzo 1977 dal Consiglio regionale dell'Umbria, avente per oggetto "Approvazione del conto consuntivo della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 1973", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 12 aprile 1977, depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 1977.

Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1980 il Giudice relatore Michele Rossano;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente.

Ritenuto in fatto:

Con ricorso notificato il 12 aprile 1977 e depositato il giorno 21 dello stesso mese il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, impugnava la legge approvata il 22 ottobre 1976 dal Consiglio regionale dell'Umbria, riapprovata il 23 marzo 1977 e comunicata il successivo giorno 28, recante: "Approvazione del conto consuntivo della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 1973".

Premesso che con l'art. 7 della legge impugnata erano state nuovamente approvate le medesime variazioni di bilancio oggetto delle leggi regionali già dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con la sentenza 7 luglio 1976, n. 153, osservava che sussisteva la violazione dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di contabilità pubblica e, quindi, degli artt. 81 e 119 della Costituzione, nonché dello art. 75 dello Statuto regionale, che stabiliva il termine perentorio del 30 aprile per la presentazione del conto consuntivo.

Comunicazione del deposito del ricorso era pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 4 maggio 1977 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 20 dell'11 maggio 1978.

La Regione Umbria non si è costituita in giudizio.

Con deduzioni 4 settembre 1979 il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere dato che con legge regionale approvata il 24 luglio 1979 è stata revocata la deliberazione 23 marzo 1977 di riapprovazione della legge regionale impugnata.

Considerato in diritto:

Con legge regionale 22 agosto 1979, n. 45 - approvata dal Consiglio regionale dell'Umbria in data 24 luglio 1979, vistata dal Commissario del Governo il 22 agosto 1979 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria n. 42 del 29 agosto 1979 - è stata revocata la deliberazione dello stesso Consiglio regionale 23 marzo 1977, n. 473, avente per oggetto: "Legge regionale - Riapprovazione del conto consuntivo regionale dell'esercizio finanziario 1973".

Con la stessa legge si è disposto: "all'approvazione del conto consuntivo 1973 si provvederà con successiva deliberazione".

A seguito della revoca della citata deliberazione 23 marzo 1977 - con la quale il Consiglio regionale dell'Umbria aveva riapprovato la legge impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso 12 aprile 1977 - è cessata la materia del contendere e deve, quindi, procedersi alla conseguente declaratoria in accoglimento della richiesta dell'Avvocato generale dello Stato, avanzata con deduzioni 4 settembre 1979 e confermata all'udienza 4 giugno 1980.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la legge regionale approvata il 22 ottobre 1976 e riapprovata il 23 marzo 1977 dal Consiglio regionale dell'Umbria, recante: "Approvazione del conto consuntivo della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 1973".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere