N. 125
SENTENZA 17 LUGLIO 1980
Deposito in cancelleria: 23 luglio 1980.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 208 del 30 luglio 1980.
Pres. AMADEI - Rel. MALAGUGINI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (Ordinamento degli uffici giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) e dell'art. 74, secondo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 (Ordinamento del personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie) promossi con le seguenti ordinanze:
1) due ordinanze emesse il 20 marzo 1975 dal giudice istruttore del tribunale di Lucera nei procedimenti civili vertenti tra Celozzi Giuseppe e Celozzi Matteo e il Consorzio Bonifica della Capitanata rispettivamente iscritte ai nn. 228 e 229 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975;
2) ordinanza emessa il 26 febbraio 1975 dal pretore di Catania nel procedimento penale a carico di Mirabella Domenica, iscritta al n. 277 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 20 agosto 1975.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1980 il Giudice relatore Alberto Malagugini;
udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto:
1. - In due distinti procedimenti civili, il giudice istruttore (civile) del tribunale di Lucera - chiamato a decidere sulla contumacia del convenuto e quindi a controllare la regolarità della notificazione della citazione (art. 291 c.p.c.) - ha rilevato che la notificazione era stata eseguita dal messo di conciliazione in base a decreto del presidente del tribunale ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, stante l'assenza dell'ufficiale giudiziario e dell'aiutante ufficiale giudiziario. Essendo tale assenza determinata dalla partecipazione ad uno sciopero di categoria, in atto da epoca precedente alla data della notificazione, il giudice istruttore, con ordinanze in data 20 marzo 1975, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 sopra citato, in relazione all'art. 40 Cost., nella parte in cui consente di sostituire nell'attività di notificazione il messo comunale agli organi normalmente competenti (ufficiale giudiziario e aiutante ufficiale giudiziario) qualora la loro assenza sia determinata dall'esercizio del diritto di sciopero.
2. - L'Avvocatura generale dello Stato, intervenendo nel giudizio avanti la Corte costituzionale, contesta la legittimazione del giudice istruttore civile a sollevare questioni di legittimità costituzionale, richiamando precedenti pronunce della Corte costituzionale (n. 109/62; n. 90/68). Nel merito sostiene l'infondatezza della questione prospettata, in quanto "l'area costituzionalmente protetta dall'art. 40 Cost. non è neanche scalfita dalla norma impugnata", la quale "è diretta ad assicurare il normale funzionamento dell'amministrazione della giustizia - anche in caso d'"impedimento" dell'ufficiale giudiziario, irrilevante apparendo che tale impedimento legittimamente deriva dall'esercizio del diritto di sciopero - nel rispetto e nell'attuazione di principi costituzionalmente protetti, quali quelli sanciti ad esempio dagli artt. 24, 97 e 113 Cost.".
3. - In un dibattimento penale, nel quale - a causa di uno sciopero dei dipendenti dello Stato cui aderivano i cancellieri - le funzioni del cancelliere erano state affidate a un notaio, con provvedimento del capo dell'ufficio ai sensi dell'art. 74 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, il pretore di Catania, con ordinanza in data 26 febbraio 1975, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale della norma predetta, con riferimento agli artt. 3 e 40 della Costituzione.
Argomenta il giudice a quo (premessa l'inesistenza di norme nel nostro ordinamento che disciplinino l'esercizio del diritto di sciopero da parte dei cancellieri) che il fine dei lavoratori in sciopero è il blocco dell'attività da essi svolta; ma, "mentre gli altri "servizi " dello Stato subiscono una effettiva sospensione per tutta la durata dello sciopero, la funzione giurisdizionale continua ad essere esercitata in virtù della norma che consente di utilizzare i notai al posto dei cancellieri, con la conseguenza che detti funzionari vedono in buona parte frustrato l'effetto della loro manifestazione. Va infatti considerato che il momento più appariscente della funzione dei cancellieri è quello della loro partecipazione alle pubbliche udienze dibattimentali giacché da tempo, come è noto, la macchina della giustizia fa a meno, a causa della loro carenza numerica, dei detti funzionari tutte le volte che la loro presenza non sia necessaria a pena di nullità. E così, mediante l'applicazione dei notai, lo sciopero dei cancellieri perde il potere di far conoscere al pubblico la protesta di tali lavoratori e quello di lasciare inattuata quella parte dell'attività giurisdizionale che deve svolgersi in giorni prefissati (mentre, ovviamente, il lavoro interno di ufficio rimane sempre a carico dei cancellieri che dovranno curarlo una volta cessato lo sciopero)".
Oltre al contrasto con il diritto di sciopero, garantito dall'art. 40 Cost., il giudice a quo ravvisa anche una violazione del principio d'uguaglianza, consistente in una "arbitraria ed irrazionale differenziazione dei pubblici dipendenti rispetto al diritto di sciopero". Mentre infatti per alcuni (la generalità) l'esercizio di questo diritto determina la sospensione delle attività di istituto, per altri (i cancellieri) è previsto che l'attività stessa continui mediante l'intervento di persone che non hanno la qualifica di dipendenti dello Stato.
Vero è che, stante il carattere primario della funzione giurisdizionale, sarebbe consentito prevedere per legge una particolare regolamentazione dello sciopero dei cancellieri; ma appare peraltro "evidente che, nella attuale formulazione, la norma, la cui applicazione è stata recentemente riconosciuta come legittima dal Consiglio di Stato (sezione IV, 12 giugno 1973) anche per l'ipotesi di assenza del cancelliere dovuta alla partecipazione ad uno sciopero, contrasti con gli artt. 3 e 40 della Costituzione nella parte in cui non prevede limiti predeterminati entro i quali i notai possono essere chiamati ad assumere le funzioni dei cancellieri per sostituire funzionari che esercitano il diritto di sciopero".
4. - Intervenendo nel giudizio davanti alla Corte costituzionale, l'Avvocatura generale dello Stato osserva che la norma denunciata "si inquadra in un generale sistema di disposizioni che sempre allo scopo di assicurare lo svolgimento della funzione giurisdizionale prevedono l'attribuzione a particolari soggetti di funzioni nel caso di assenza degli ordinari titolari delle funzioni stesse (cfr. le disposizioni concernenti il pubblico ministero nell'udienza dinnanzi al pretore; gli ufficiali giudiziari ecc...).
Tali disposizioni non comportano la sostituzione degli ordinari titolari nella loro posizione di dipendenti dello Stato, ma si limitano ad autorizzare l'esercizio da parte di soggetti particolarmente qualificati di alcune funzioni, indispensabili allo svolgimento della funzione giurisdizionale".
Tale disciplina "non compromette in alcun modo la libertà di sciopero dei cancellieri, né può avere rilievo il fatto che sul piano pratico le conseguenze concrete dello sciopero possano essere influenzate dall'attività sostitutiva di soggetti a ciò autorizzati dalla legge.
Una tale situazione è infatti comune a tutti i settori del lavoro laddove esistano possibilità alternative per gli utenti dei servizi interessati né ciò è stato mai ritenuto in contrasto con il principio della libertà di sciopero.
In particolare, nel settore dei servizi pubblici e del pubblico impiego esistono, nel nostro ordinamento, numerose disposizioni che consentono alle pubbliche autorità di adottare le misure necessarie ad assicurare, anche in caso di sciopero, lo svolgimento dei pubblici servizi necessari ad evitare un eccessivo turbamento della cittadinanza e una paralisi delle attività fondamentali per la stessa vita consociata.
Tutte queste disposizioni appaiono del tutto conformi ai principi della nostra Carta costituzionale la quale nel garantire la libertà dei singoli e anzi allo specifico fine di dare ad essi una garanzia effettiva non ha certo inteso di consentire o addirittura di secondare forme di paralisi totale nelle attività fondamentali della vita consociata con i gravi e ben intuibili pericoli per la stessa stabilità politica delle istituzioni democratiche su cui si basa, proprio in forza del dettato costituzionale, la nostra Repubblica".
Considerato in diritto:
1. - Le ordinanze del giudice istruttore del tribunale di Lucera e del pretore di Catania, pur riguardando due norme diverse, propongono la medesima questione di legittimità costituzionale, circa il rapporto fra il diritto di sciopero (degli ufficiali giudiziari o dei cancellieri) tutelato dall'art. 40 Cost. e la possibilità, prevista dalle norme denunciate, di sostituzione dei funzionari scioperanti con altro personale. Le cause vanno pertanto riunite e decise con unica sentenza.
2. - Preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato, circa il preteso difetto di legittimazione del giudice istruttore civile. Secondo il costante orientamento di questa Corte, la legittimazione del giudice istruttore civile a sollevare questioni di legittimità costituzionale va affermata o negata, secondo che la questione concerna o non concerna disposizioni di legge che il giudice istruttore debba applicare per provvedimenti di competenza sua propria (sentenza n. 62/66; ed anche le sentenze n. 109/62 e n. 90/68, citate dall'Avvocatura dello Stato, che hanno escluso la legittimazione del giudice istruttore nei casi concreti, ma non in via di principio). Nella specie, la questione prospettata dal giudice istruttore del tribunale di Lucera attiene ad un presupposto (regolarità della notificazione, in quanto eseguita o meno da organo a ciò competente) della dichiarazione di contumacia del convenuto, vale a dire di un provvedimento di competenza dello stesso giudice istruttore, ex artt. 291 e 171 cod. proc. civ. Da ciò la legittimazione del giudice istruttore civile a sollevare la questione di legittimità costituzionale di una disposizione di cui egli stesso (e non il collegio) era chiamato a fare (indiretta) applicazione.
3. - Nel merito le questioni non sono fondate.
L'art. 34 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) prevede che "ove manchino o siano impediti l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza il capo dell'ufficio dispone... che le notificazioni siano eseguite dal messo di conciliazione". L'art. 74 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 (ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie) prevede a sua volta che "in mancanza di cancelliere o segretario il capo dell'ufficio dispone che ne assuma le funzioni un notaio esercente o il segretario o il vice segretario comunale". Di entrambe le disposizioni si assume il contrasto con l'art. 40 Cost., nella parte in cui si applicano al caso di assenza per sciopero. Il pretore di Catania prospetta inoltre una lesione del principio d'uguaglianza, in quanto dalla disposizione denunciata la situazione dei cancellieri verrebbe resa deteriore rispetto a quella degli altri pubblici dipendenti, in ordine agli effetti dell'esercizio del diritto di sciopero.
4. - Questa Corte, pronunciando su norme positivamente incidenti sull'esercizio dello sciopero dei dipendenti pubblici, nel riconoscere anche a questi ultimi il diritto di sciopero (sentenze n. 31/69 e n. 222/76) ne ha peraltro messo in rilievo le possibili interferenze con interessi e servizi "essenziali", e le conseguenti delimitazioni in ordine all'esercizio del diritto stesso. A maggior ragione, non può contestarsi la legittimità di misure (dettate, in via generale, per supplire alla mancanza o all'impedimento degli ufficiali giudiziari, degli aiutanti ufficiali giudiziari, dei cancellieri o dei segretari) che, senza in nulla coartare la libertà del lavoratore il quale abbia inteso scioperare, tendano a contenere gli effetti dannosi dello sciopero stesso, specie ove ricadano su servizi pubblici "essenziali", come, nel caso delle disposizioni denunciate, la funzione giurisdizionale. La tutela di interessi coinvolti dallo sciopero viene ricercata mediante misure (normative e organizzative) diverse dall'intervento sul diritto stesso; una violazione dell'art. 40 Cost. appare perciò esclusa in radice.
5. - Parimenti infondata è la censura di violazione del principio d'uguaglianza, mossa dal pretore di Catania con riguardo all'ordinamento dei cancellieri. La possibilità di sostituire i cancellieri in sciopero (ma non solo essi, come mostra la parallela disciplina delle attività degli ufficiali giudiziari) è infatti fondata sulla particolare importanza delle loro funzioni e l'indifferibilità del loro espletamento, che bene giustificano una disciplina particolare.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:
- dell'art. 34 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 sollevate, in riferimento all'art. 40 Cost., dal giudice istruttore del tribunale di Lucera con le ordinanze indicate in epigrafe;
- dell'art. 74 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 40 Cost., dal pretore di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere