N. 117
ORDINANZA 10 LUGLIO 1980
Deposito in cancelleria: 16 luglio 1980.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 201 del 23 luglio 1980.
Pres. AMADEI - Rel. MACCARONE
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 20, comma terzo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme sui programmi e sul coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica - Modalità di determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 gennaio 1979 dalla Corte d'appello di Brescia nel procedimento civile vertente tra Fossa Giovanna ed altra e Comune di Cremona, iscritta al n. 914 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43 del 13 febbraio 1980;
2) ordinanza emessa l'11 maggio 1979 dalla Corte d'appello di Genova nel procedimento civile vertente tra Iacono Maniele e S.p.a. Autostrada dei Fiori ed altro, iscritta al n. 920 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43 del 13 febbraio 1980;
3) ordinanza emessa il 13 luglio 1979 dalla Corte d'appello di Genova nel procedimento civile vertente tra Ricchetti Elvira e Comune di Brugnato, iscritta al n. 1022 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 12 marzo 1980;
4) ordinanza emessa il 4 dicembre 1979 dalla Corte d'appello di Potenza nel procedimento civile vertente tra Padula Maria Luigia ed altri e Amministrazione Comunale di Matera, iscritta al n. 61 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 26 marzo 1980.
Udito nella Camera di consiglio del 5 giugno 1980 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in relazione agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 20, comma terzo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme sui programmi e sul coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica - Modalità di determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione);
che nessuno si è costituito in giudizio;
che i giudizi stessi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
Considerato che le norme impugnate sono state dichiarate illegittime con la sentenza di questa Corte n. 5 del 25 gennaio 1980;
che pertanto tali disposizioni hanno cessato di avere efficacia e non possono più ricevere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sopra ricordata (articoli 136 Cost. e 30, terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87);
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della citata legge n. 87 del 1953 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 20, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 sollevate con le ordinanze in epigrafe dalle Corti di appello di Brescia, Genova e Potenza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere