˙ Ordinanza 115/1980 (ECLI:IT:COST:1980:115)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMADEI - Redattore:  - Relatore: LA PERGOLA
Camera di Consiglio del 28/02/1980;    Decisione  del 10/07/1980
Deposito del 16/07/1980;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  16292
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 115

ORDINANZA 10 LUGLIO 1980

Deposito in cancelleria: 16 luglio 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 201 del 23 luglio 1980.

Pres. AMADEI - Rel. LA PERGOLA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 8 settembre 1974, n. 48 e dell'art. 10 della legge della Regione Marche 9 agosto 1976, n. 22 (esercizio dell'attività venatoria) anche in relazione alla legge 16 maggio 1970, n. 281 promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 giugno 1978 dal pretore di San Donà di Piave nel procedimento civile vertente tra Di Pietro Pierurbano e la Regione Veneto, iscritta al n. 454 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 18 ottobre 1978;

2) ordinanza emessa il 9 marzo 1978 dal pretore di Chioggia nel procedimento civile vertente tra Lutto Lino ed altro e la Regione Veneto, iscritta al n. 640 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 21 febbraio 1979;

3) ordinanza emessa il 14 aprile 1978 dal pretore di Ancona nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Alessandroni Fernando ed altri e la Regione Marche, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 80 del 21 marzo 1979;

4) ordinanza emessa il 9 dicembre 1978 dal pretore di Portogruaro nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Mummolo Raffaele ed altri e la Regione Veneto, iscritta al n. 581 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291 del 24 ottobre 1979;

5) ordinanza emessa il 28 febbraio 1979 dal pretore di Ancona nel procedimento civile vertente tra Guidi Guido e la Regione Marche, iscritta al n. 670 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 5 dicembre 1979.

Udito nella camera di consiglio del 28 febbraio 1980 il Giudice relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe i pretori di San Donà di Piave, di Chioggia e Portogruaro hanno rispettivamente sollevato, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 8 settembre 1974, n. 48, ai sensi del quale l'esercizio dell'attività venatoria, nelle zone del territorio regionale soggette a regime di caccia controllata, è subordinato al possesso di un tesserino, rilasciato dagli organi competenti dietro versamento di una quota di partecipazione alle relative spese di gestione;

che identica questione di legittimità costituzionale viene, con le ordinanze in epigrafe e in distinti giudizi, sollevata dal pretore di Ancona, riguardo all'art. 10 della legge della Regione Marche 9 agosto 1976, n. 22: la quale ultima prescrive, al pari della censurata norma della legge della Regione Veneto, il possesso di un tesserino per l'esercizio della caccia nella Regione, e ne subordina il rilascio al versamento di una somma di denaro, i cui proventi, ai sensi della stessa legge, sono esclusivamente destinati all'attività venatoria nel territorio marchigiano;

considerato che, data l'identità della questione i giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe vanno riuniti e congiuntamente decisi;

che nessuno si è costituito in giudizio;

considerato che la stessa questione è stata decisa e ritenuta non fondata con sentenza n. 148 del 1979;

che in questa sede non sono prospettati nuovi profili né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 8 settembre 1974, n. 48 e dell'art. 10 della legge della Regione Marche 9 agosto 1976, n. 22, sollevata con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. e già decisa con la sentenza n. 148 del 1979.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere