˙ Sentenza  112/1980 (ECLI:IT:COST:1980:112)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMADEI - Redattore:  - Relatore: DE STEFANO
Udienza Pubblica del 07/11/1979;    Decisione  del 10/07/1980
Deposito del 16/07/1980;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  11475
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 112

SENTENZA 10 LUGLIO 1980

Deposito in cancelleria: 16 luglio 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 201 del 23 luglio 1980.

Pres. AMADEI - Rel. DE STEFANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, n. 2, della legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani) promosso con ordinanza emessa il 25 marzo 1978 dal pretore di Avigliana, nel procedimento civile vertente tra Tessa Maria e Soc.a.s. Giavinia, iscritta al n. 314 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 264 del 20 settembre 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore Antonino De Stefano;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

Con ordinanza emessa il 25 marzo 1978 il pretore di Avigliana, sezione staccata di Giaveno, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 4, comma primo, n. 2, della legge 23 maggio 1950, n. 253, secondo cui il locatore può far cessare la proroga quando, volendo disporre dell'immobile per abitazione propria o dei propri parenti in linea retta, oppure quando, trattandosi di ente pubblico, o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperativistiche, assistenziali o di culto, che voglia disporre dell'immobile per l'esercizio delle proprie funzioni, offra al conduttore altro immobile idoneo.

L'ordinanza è stata emessa in un procedimento di graduazione di sfratto, nel quale la società Giavinia agiva in forza di sentenza passata in giudicato (che aveva dichiarato cessata la proroga legale di un contratto di locazione di immobile ad uso di abitazione in quanto alla conduttrice era stato offerto in cambio altro alloggio idoneo) contro Tessa Maria, la quale si opponeva allo sfratto, deducendo che l'alloggio offerto in cambio era stato nel frattempo locato a terzi.

Secondo il giudice a quo la norma sarebbe incostituzionale per contrasto con il principio di eguaglianza, nella parte in cui non prevede il momento nel quale cessa per il locatore l'obbligo di tenere a disposizione del conduttore l'alloggio offerto in cambio, così discriminando colui che non accetta in limine litis il cambio, da colui che lo accetti e da colui che, pur non pronunciandosi espressamente sul punto, si limiti a richiedere un accertamento dell'autorità giudiziaria.

Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, il quale ha preliminarmente eccepito l'irrilevanza della proposta questione, atteso che il giudice a quo, nella sede di graduazione dello sfratto in cui risulta adito, non deve affatto applicare la norma denunciata, in base alla quale è stata emessa la sentenza di sfratto passata in giudicato. Nel merito l'Avvocatura dello Stato conclude per l'infondatezza della questione.

Considerato in diritto:

1. La Corte è chiamata a decidere se contrasti con l'art. 3 della Costituzione l'art. 4, comma primo, n. 2, della legge 23 maggio 1950, n. 253, nella parte in cui, disciplinando l'ipotesi di cessazione della proroga del contratto di locazione quando il locatore offra al conduttore altro immobile idoneo, non prevede il momento nel quale cessa per il locatore l'obbligo di tenere a disposizione del conduttore l'alloggio offerto in cambio, così discriminando colui che non accetta in limine litis il cambio, da colui che lo accetti e da colui che, pur non pronunciandosi espressamente sul punto, si limiti a richiedere un accertamento dell'autorità giudiziaria.

2. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza della questione nel giudizio a quo, opposta dall'Avvocatura dello Stato.

La questione, secondo quanto esposto in narrativa, è stata sollevata nel corso di un procedimento di graduazione di sfratto, promosso in forza di sentenza passata in giudicato, con la quale si dichiarava cessata la proroga legale di un contratto di locazione di immobile ad uso di abitazione, in quanto alla conduttrice era stato offerto in cambio altro alloggio idoneo. Non vi ha dubbio che tale sentenza sia stata resa appunto in base alla denunciata norma; ma di quest'ultima certamente il giudice adito non può fare nuova applicazione nel procedimento a quo, volto, come esso è, unicamente a determinare il momento in cui deve aver luogo il già disposto rilascio dell'immobile locato. Come affermato dalla Corte con la sentenza n. 18 del 1978, che all'uopo richiama costante giurisprudenza e concorde dottrina, sono infatti improponibili in executivis le eccezioni concernenti, non il titolo giudiziale in base al quale si procede, ma l'oggetto del giudizio di cognizione che con esso si è concluso. Ne consegue che la questione sottoposta alla Corte va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, n. 2, della legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza del pretore di Avigliana (sezione staccata di Giaveno) del 25 marzo 1978.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere