˙ Ordinanza 11/1980 (ECLI:IT:COST:1980:11)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMADEI - Redattore:  - Relatore: ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del 25/10/1979;    Decisione  del 25/01/1980
Deposito del 30/01/1980;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  16270
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 11

ORDINANZA 25 GENNAIO 1980

Deposito in cancelleria: 30 gennaio 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 36 del 6 febbraio 1980.

Pres. AMADEI - Rel. ROEHRSSEN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1978 dalla Corte di cassazione, sul ricorso proposto da Paoleschi Leoncarlo, iscritta al n. 540 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 24 gennaio 1979.

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1979 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.

Ritenuto che con l'ordinanza citata in epigrafe è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di appellare la sentenza del tribunale che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti.

Considerato che la questione è stata già decisa da questa Corte, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione, con la sentenza n. 73 del 1978, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, codice procedura penale, nella parte impugnata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, codice procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con sentenza n. 73 del 1978.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere