N. 103
ORDINANZA 19 GIUGNO 1980
Deposito in cancelleria: 25 giugno 1980.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 180 del 2 luglio 1980.
Pres. AMADEI - Rel. MACCARONE
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49 della legge 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1978 dal pretore di Milano, nel procedimento penale a carico di Ciribanti Marcello, iscritta al n. 239 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 172 del 21 giugno 1978.
Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1980 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe il pretore di Milano ha sollevato, in relazione all'art. 16 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 legge 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui impone al fallito l'obbligo di non allontanarsi dalla propria residenza senza la previa autorizzazione del giudice delegato;
che nessuno si è costituito in giudizio.
ha Considerato che la stessa questione è già stata decisa con sentenza n. 20 del 1962 e dichiarata infondata;
che in questa sede non sono prospettati nuovi profili né addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 della legge 16 marzo 1942. n. 267, sollevata con l'ordinanza in epigrafe in relazione all'art. 16 Cost. e già decisa da questa Corte con la sent. n. 20 del 1962.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere