Ordinanza 7/1979 (ECLI:IT:COST:1979:7)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: GIONFRIDA - Redattore:  - Relatore: ANDRIOLI
Camera di Consiglio del 19/12/1978;    Decisione  del 22/01/1979
Deposito de˙l 27/01/1979;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  16201
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 7

ORDINANZA 22 GENNAIO 1979

Deposito in cancelleria: 27 gennaio 1979.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 38 del 7 febbraio 1979.

Pres. GIONFRIDA - Rel. ANDRIOLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GIULIO GIONFRIDA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO / Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e dell'art. 133 del d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130, promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1977 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria sui ricorsi di Briatico Beniamino ed altri contro l'ospedale Regionale "Melacrino e Bianchi" di Reggio Calabria, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 26 ottobre 1977;

udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1978 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Considerato che la sezione staccata di Reggio Calabria del Tribunale Amministrativo della Calabria, con ordinanza emessa il 15 febbraio 1977 sui ricorsi proposti da Briatico Beniamino ed altri contro l'Ospedale generale regionale "Melacrino e Bianchi" di Reggio Calabria, ha ritenuto non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 43, lett. d, legge 12 febbraio 1968, n. 132, sugli enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera, e 133 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, sullo stato giuridico dei dipendenti ospedalieri, in quanto il divieto incondizionato dell'esercizio dell'attività professionale, presso case di cura private, creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento - nella stessa categoria dei sanitari con rapporto "a tempo definito" - a scapito di coloro che per la loro specializzazione non possono svolgere la loro professione se non al di fuori dello studio privato, in quanto necessitano particolari attrezzature a livello nosocomiale; considerato che la Corte, con sentenza n. 103/1977, ha ritenuto infondata la questione di incostituzionalità e che il giudice a quo non ha addotto argomenti contrari limitandosi a invocarne l'approfondimento dell'esame, conclusione del quale non può non essere la conferma della precedente statuizione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 43 legge 12 febbraio 1968, n. 132, e 133 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio. nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1979.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIA RELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere