˙ Ordinanza 3/1979 (ECLI:IT:COST:1979:3)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: GIONFRIDA - Redattore:  - Relatore: PALADIN
Camera di Consiglio del 19/12/1978;    Decisione  del 22/01/1979
Deposito del 27/01/1979;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14437
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 3

ORDINANZA 22 GENNAIO 1979

Deposito in cancelleria: 27 gennaio 1979.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 38 del 7 febbraio 1979.

Pres. GIONFRIDA - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GIULIO GIONFRIDA Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCTARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma quarto, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Legge sulla caccia) promossi con ordinanze emesse il 10 e 24 marzo 1978 dal Pretore di Portomaggiore, nei procedimenti penali a carico di Fattori Paolo ed altri e Teodorani Mario ed altri, iscritte ai nn. 336 e 396 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 257 e 307 dell'anno 1978.

Udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1978 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che con due ordinanze, rispettivamente emesse il 10 marzo ed il 24 marzo 1978, il pretore di Portomaggiore ha sollevato - in riferimento all'art. 3 Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, quarto comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia).

Considerato che il giudice a quo non ha affatto valutato la rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale; e in particolar modo non ha tenuto conto della nuova disciplina delle sanzioni per la violazione delle leggi sulla caccia, dettata dall'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, numero 968, sebbene questo atto sia entrato in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 1978, precedentemente all'emissione di entrambe le ordinanze predette.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, quarto comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, sollevata dal pretore di Portomaggiore con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1979.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere