˙ Ordinanza 18/1979 (ECLI:IT:COST:1979:18)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMADEI - Redattore:  - Relatore: LA PERGOLA
Camera di Consiglio del 08/03/1979;    Decisione  del 04/05/1979
Deposito del 10/05/1979;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  16203
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 18

ORDINANZA 4 MAGGIO 1979

Deposito in cancelleria: 10 maggio 1979.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 133 del 16 maggio 1979.

Pres. AMADEI - Rel. LA PERGOLA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO EEIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), promossi con le ordinanze emesse il 5 novembre 1976 dal Consiglio di Stato - sez. VI - , sul ricorso di Plebe Armando c/ l'Università degli studi di Palermo e don Antonio Serina, iscritte ai nn. 574 e 575 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1976;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1979 il Giudice relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe la VI Sezione del Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 113 e 125 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge n. 1034 del 1971, ai sensi del quale "fino a quando non si procederà alla revisione dell'attuale sistema di giustizia amministrativa nella Regione siciliana la competenza del TAR istituito in Sicilia è limitata alle materie indicate nell'art. 2 lett. a e nell'art. 6 della presente legge", e cioè alle materie già devolute alle giunte provinciali amministrative ed agli organi del contenzioso elettorale;

che nessuno si è costituito in giudizio.

Considerato che la stessa questione è già stata decisa con la sentenza n. 61 del 1975;

che in questa sede non sono prospettati nuovi profili né addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sollevata con le ordinanze in epigrafe con riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 113 e 125 della Costituzione e già decisa da questa Corte con la sentenza n. 61 del 1975.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere