N. 152
ORDINANZA 7 DICEMBRE 1979
Deposito in cancelleria: 14 dicembre 1979.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 345 del 19 dicembre 1979.
Pres. AMADEI Rel. PALADIN
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 18,32, commi primo, quarto e sesto, 43 e 73 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato e integrato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799 (t.u. sulla caccia), promosso con ordinanza emessa il 24 marzo 1975 dal pretore di Poggibonsi, nel procedimento penale a carico di Lisi Marcello ed altri, iscritta al n. 262 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 209 del 6 agosto 1975.
Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1979 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 24 marzo 1975, dopo aver disposto la riunione di una serie di procedimenti relativi a reati previsti dal testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, il pretore di Poggibonsi ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 18,32, primo, quarto e sesto comma, 43 e 73 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato ed integrato con legge 2 agosto 1967, n. 799, in riferimento all'art. 117 Cost.: sostenendo che la normativa impugnata invaderebbe la competenza legislativa spettante alle Regioni in materia di caccia, poiché non si limiterebbe a stabilire i principi fondamentali del settore ma disciplinerebbe compiutamente l'attività venatoria.
Considerato che nel corso del giudizio sono entrate in vigore la legge 24 dicembre 1975, n. 706, che ha sostituito - di regola - una sanzione amministrativa alla pena dell'ammenda (già prevista dagli artt. 18,43 e 73 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni), nonché la legge 27 dicembre 1977, n. 968, che nell'art. 31 ha stabilito l'applicazione di sanzioni amministrative, in luogo delle sanzioni penali preesistenti, per le violazioni delle disposizioni legislative statali e regionali sulla caccia;
e che, di conseguenza, si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo, affinché accerti se la questione sollevata sia tuttora rilevante, alla stregua dei divieti e delle sanzioni vigenti in tema di esercizio venatorio.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Poggibonsi.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere