˙ Ordinanza 146/1979 (ECLI:IT:COST:1979:146)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMADEI - Redattore:  - Relatore: BUCCIARELLI DUCCI
Camera di Consiglio del 08/11/1979;    Decisione  del 30/11/1979
Deposito del 06/12/1979;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14466
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 146

ORDINANZA 30 NOVEMBRE 1979

Deposito in cancelleria: 6 dicembre 1979.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 338 del 12 dicembre 1979.

Pres. AMADEI - Rel. BUCCIARELLI DUCCI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori), promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1975 dal pretore di Naro nella causa di lavoro vertente tra Vinci Paolo e Scilla Calogero, iscritta al n. 544 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 del 7 gennaio 1976.

Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1979 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe indicata, redatta in termini scheletrici, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione;

che, né dall'ordinanza di rinvio, né dagli atti di causa, nei quali è riportata l'analoga eccezione sollevata dalla parte, si possono desumere, con sufficiente certezza, i termini della questione di costituzionalità sottoposta all'esame di questa Corte;

che, in particolare, l'ordinanza non enuncia i profili sotto i quali la norma denunziata si porrebbe in contrasto con le disposizioni costituzionali di raffronto;

che l'assoluta carenza di motivazione in ordine al contrasto prospettato impone che la questione sia dichiarata inammissibile per l'assoluta indeterminatezza del suo intrinseco contenuto.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 Costituzione, con l'ordinanza del vice pretore di Naro del 4 giugno 1975, per carenza assoluta di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere