N. 137
ORDINANZA 16 NOVEMBRE 1979
Deposito in cancelleria: 21 novembre 1979.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 325 del 28 novembre 1979.
Pres. AMADEI - Rel. PALADIN
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANRIOLI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge approvata dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia il 22 dicembre 1978 e riapprovata il 6 febbraio 1979, recante: "Disposizioni sul trattamento economico del personale della Regione Friuli-Venezia Giulia", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 21 febbraio 1979, depositato in cancelleria il 3 marzo successivo ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 1979.
Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli- Venezia Giulia;
udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1979 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che con ricorso del 21 febbraio 1979 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli artt. 4 e 68 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, secondo comma, della legge approvata il 22 dicembre 1978 e riapprovata il 6 febbraio 1979, recante "Disposizioni sul trattamento economico del personale della Regione Friuli-Venezia Giulia"; che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso con atto datato 12 aprile 1979, depositato nella cancelleria di questa Corte il 26 maggio 1979, e che la rinuncia risulta accettata con una contestuale dichiarazione sottoscritta dal Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Considerato che, in conseguenza dei citati atti di rinuncia e di accettazione, il processo deve dichiararsi estinto.
Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere