N. 135
ORDINANZA 16 NOVEMBRE 1979
Deposito in cancelleria: 21 novembre 1979.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 325 del 28 novembre 1979.
Pres. AMADEI - Rel. PALADIN
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente Dott. Giulio GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50 (Sanzioni per omessa denuncia di stranieri o apolidi), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 giugno 1978 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Garavani Valentino, iscritta al n. 539 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 24 gennaio 1979;
2) ordinanza emessa il 22 febbraio 1979 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Hallidaj John Rolando iscritta al n. 352 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 175 del 27 giugno 1979.
Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1979 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, il pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50 (sulle sanzioni per omessa denuncia di stranieri o apolidi), in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 14 e 23 Cost.; mentre il pretore di Milano ha proposto la medesima questione in riferimento al solo art. 3;
che, nei relativi giudizi, nessuna delle parti si è costituita dinanzi alla Corte e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;
che i giudizi stessi possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza.
Considerato che la questione in esame, sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 14 Cost., è stata ritenuta non fondata dalla sentenza n. 104 del 1969 e manifestamente infondata - in vista di alcuni fra i predetti parametri costituzionali - dalle ordinanze n. 76 del 1971, n. 78 del 1973 e n. 40 del 1975;
che la Corte ha nuovamente deciso in tal senso, anche con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 23 Cost., mediante l'ordinanza n. 19 del presente anno;
che, sotto questi aspetti, le ordinanze di rimessione, del resto anteriori all'ultima pronuncia della Corte, non prospettano profili sostanzialmente nuovi.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, sollevata dai pretori di Roma e di Milano, con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 14 e 23 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere