˙ Ordinanza 112/1979 (ECLI:IT:COST:1979:112)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMADEI - Redattore:  - Relatore: BUCCIARELLI DUCCI
Camera di Consiglio del 28/06/1979;    Decisione  del 12/07/1979
Deposito del 01/08/1979;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  16217
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 112

ORDINANZA 12 LUGLIO 1979

Deposito in cancelleria: 1 agosto 1979.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 217 dell'8 agosto 1979.

Pres. AMADEI - Rel. BUCCIARELLI DUCCI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. a, del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273 (proroga dei contratti agrari di affitto), promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1977 dal tribunale di Vicenza, nel procedimento civile vertente tra Dal Pero Antonio e Fioravanzo Giovanni Battista, iscritta al n. 318 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 244 del 7 settembre 1977.

Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1979 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che il tribunale di Vicenza con ordinanza del 5 maggio 1977, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. a, del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273, in riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione;

Ritenuto che la disposizione, riguardante la proroga dei contratti agrari di affitto, viene impugnata nella parte in cui non prevede che, nel caso di cessazione della durata del contratto richiesta dai proprietari, aventi qualifica di coltivatori diretti, che intendano coltivare direttamente i fondi, i conduttori abbiano diritto ad indennizzo;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 30 del 1977, ha dichiarato non fondata la stessa questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. a, d.l.C.P.S. n. 273 del 1947, sollevata, in uguali termini, con riferimento agli artt. 3 e 44 Costituzione, e con ordinanza n. 131 del 1977 ne ha dichiarato la manifesta infondatezza;

che non risultano addotti nuovi motivi per adottare diversa esclusione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. a, d.l.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273, già dichiarata non fondata con sentenza n. 30 del 1977, sollevata, con la suindicata ordinanza del tribunale di Vicenza, in riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere