˙ Ordinanza 109/1979 (ECLI:IT:COST:1979:109)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMADEI - Redattore:  - Relatore: PALADIN
Camera di Consiglio del 14/06/1979;    Decisione  del 12/07/1979
Deposito del 01/08/1979;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14461
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 109

ORDINANZA 12 LUGLIO 1979

Deposito in cancelleria: 1 agosto 1979.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 217 dell'8 agosto 1979.

Pres. AMADEI - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1977 dal pretore di Pontedera, nel procedimento penale a carico di Benevento Raffaele, iscritta al n. 427 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 334 del 29 novembre 1978.

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1979 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il pretore di Pontedera, con ordinanza emessa il 30 novembre 1977, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che nel corso del giudizio è entrata in vigore la legge 27 dicembre 1977, n. 968 (intitolata "Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia"): la quale ha stabilito - nell'art. 31 - l'applicazione di una serie di sanzioni amministrative, in luogo delle sanzioni penali preesistenti, per le violazioni delle disposizioni legislative statali e regionali sulla caccia; e che, di conseguenza, si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo, affinché accerti se le questioni sollevate siano tuttora rilevanti, alla stregua dei divieti e delle sanzioni vigenti in tema di esercizio venatorio.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Pontedera.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere