˙ Ordinanza 76/1978 (ECLI:IT:COST:1978:76)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMADEI - Redattore:  - Relatore: VOLTERRA
Camera di Consiglio del 28/06/1978;    Decisione  del 13/07/1978
Deposito del 20/07/1978;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14985
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 76

ORDINANZA 13 LUGLIO 1978

Deposito in cancelleria: 20 luglio 1978.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 208 del 26 luglio 1978.

Pres. AMADEI - Rel. VOLTERRA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, promosso con ordinanza 17 novembre 1976 del pretore di Castelbaronia, sul ricorso di Colamarco Andrea, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 148 dell'anno 1977.

Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1978 il Giudice relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che il pretore di Castelbaronia, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, nella parte in cui rende efficace erga omnes gli artt. 7 e 11 del contratto integrativo 30 settembre 1959 della provincia di Avellino, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

considerato che con numerose pronunzie (e da ultimo con l'ordinanza n. 254 del 1976) la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibili questioni analoghe a quelle in oggetto, perché esse si sostanziano in un problema di interpretazione e di compatibilità di clausole contrattuali o con la Costituzione o con la legge di delegazione direttamente risolvibili dal giudice a quo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi dei poteri di cui all'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, nella parte in cui rende efficace erga omnes gli artt. 7 e 11 del contratto integrativo 30 settembre 1959 della provincia di Avellino, promossa, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal pretore di Castelbaronia, con ordinanza emessa il 17 settembre 1976.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1978.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere