˙ Ordinanza 7/1978 (ECLI:IT:COST:1978:7)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ROSSI - Redattore:  - Relatore: ELIA
Camera di Consiglio del 20/10/1977;    Decisione  del 10/01/1978
Deposito del 16/01/1978;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  16151
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 7

ORDINANZA 10 GENNAIO 1978

Deposito in cancelleria: 16 gennaio 1978.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 25 del 25 gennaio 1978.

Pres. ROSSI - Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 6, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con ordinanza 22 gennaio 1976 dalla Corte d'appello di Venezia, sul ricorso di Tremonti Marco contro Gerardini Lucio ed altri, iscritta al n. 578 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 6 ottobre 1976.

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1977 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe citata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 6, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

Considerato che successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione la medesima questione è stata decisa con sentenza di questa Corte n. 45 del 1977, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 15, n. 6, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, limitatamente alla parte in cui considera ineleggibili coloro che, avendo lite pendente con il Comune, abbiano rinunciato al giudizio prima della convalida della elezione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative del 16 marzo 1956 per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 6, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, già dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alla parte in cui considera ineleggibili coloro che, avendo lite pendente con il Comune, abbiano rinunciato al giudizio prima della convalida della elezione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere