˙ Ordinanza 62/1978 (ECLI:IT:COST:1978:62)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ROSSI - Redattore:  - Relatore: MACCARONE
Camera di Consiglio del 08/03/1978;    Decisione  del 27/04/1978
Deposito del 10/05/1978;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14423
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 62

ORDINANZA 27 APRILE 1978

Deposito in cancelleria: 10 maggio 1978.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 135 del 17 maggio 1978.

Pres. ROSSI - Rel. MACCARONE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 80, comma tredicesimo, e 83, comma quinto, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla circolazione stradale) promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1976 dal pretore di Lodi, nel procedimento penale a carico di Guglielmo Rossano, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 23 febbraio 1977;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con ordinanza del 15 ottobre 1976 il pretore di Lodi ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 80, tredicesimo comma, e 83, quinto comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale);

che nessuno si è costituito in giudizio.

Considerato che nell'ordinanza manca ogni riferimento alla norma parametro ed un qualsiasi accenno alla rilevanza della questione sollevata;

che, pertanto, appare opportuno restituire gli atti al giudice a quo perché precisi con maggior esattezza i termini della prospettata questione e la sua pregiudizialità rispetto alla definizione del giudizio di merito (art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Lodi.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere