˙ Ordinanza 50/1978 (ECLI:IT:COST:1978:50)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ROSSI - Redattore:  - Relatore: PALADIN
Camera di Consiglio del 09/03/1978;    Decisione  del 11/04/1978
Deposito del 20/04/1978;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14421
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 50

ORDINANZA 11 APRILE 1978

Deposito in cancelleria: 20 aprile 1978.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 115 del 26 aprile 1978.

Pres. Rossi - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 47, secondo comma, 48 terzo comma e 54 ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (riforma carceraria), promossi con ordinanze 21 settembre 1976 della sezione di sorveglianza presso la Corte d'appello di Firenze, 20 agosto 1976 della sezione di sorveglianza presso la Corte d'appello di Napoli, 15 settembre 1976 della sezione di sorveglianza presso la Corte d'appello di Bologna, iscritte ai nn. 634 e 660 del registro ordinanze 1976 e al n. 24 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 333 e 340 dell'anno 1976 e n. 59 dell'anno 1977.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, sono state sollevate - in riferimento agli artt. 3, 25 secondo comma, 27 terzo comma e 111 della Costituzione - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 47 secondo comma, 48 terzo comma e 54 ultimo comma della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui escludono le misure alternative alla detenzione quanto ai condannati per delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o che abbiano precedentemente commesso un delitto della stessa indole.

Considerato che i relativi giudizi possono essere riuniti, avendo per oggetto comuni problematiche;

che nel corso dei giudizi stessi la sopravvenuta legge 12 gennaio 1977, n. 1, ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 54 ed ha sostituito il secondo comma dell'art. 47 della legge n. 354 del 1975, rendendo possibile l'affidamento al servizio sociale dei condannati che abbiano precedentemente commesso un delitto della stessa indole ed incidendo in tal modo sulla stessa previsione dell'art. 48 terzo comma, che vieta la concessione della semilibertà nei casi considerati dall'art. 47 cpv.;

che i procedimenti sospesi dalle tre ordinanze di rinvio riguardano misure da concedere ai sensi della nuova normativa; e che, di conseguenza, si rende necessaria la restituzione degli atti ai giudici a quibus, affinché questi riesaminino la rilevanza delle proposte questioni di legittimità costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alle sezioni di sorveglianza delle Corti di appello di Firenze, Napoli e Bologna.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere