N. 41
ORDINANZA 5 APRILE 1978
Deposito in cancelleria: 12 aprile 1978.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 109 del 19 aprile 1978.
Pres. ROSSI - Rel. REALE
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma terzo, del codice di procedura civile, nel testo modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, promosso con ordinanza emessa il 29 giugno 1977 dalla Corte di cassazione, sul ricorso proposto dalla Cassa di Risparmio di Pisa contro Michelazzi Ferruccio ed altri, iscritta al n. 437 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 del 16 novembre 1977.
Visti gli atti di costituzione della Cassa di Risparmio di Pisa, di Michelazzi Ferruccio ed altri;
udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma terzo, del codice di procedura civile, nel testo modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, laddove detta norma riserverebbe un trattamento ingiustificatamente più favorevole ai crediti di lavoro, rispetto agli altri crediti pecuniari, quanto alla possibilità di decorrenza del diritto alla rivalutazione anche da data anteriore a quella della entrata in vigore della legge n. 533 del 1973.
Considerato che la stessa questione è stata ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza n. 161 del 1977 e che non vengono prospettati, in questa sede, profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma terzo, del codice di procedura civile, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere