˙ Ordinanza 39/1978 (ECLI:IT:COST:1978:39)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ROSSI - Redattore:  - Relatore: ROEHRSSEN
Camera di Consiglio del 08/03/1978;    Decisione  del 05/04/1978
Deposito del 12/04/1978;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14323
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 39

ORDINANZA 5 APRILE 1978

Deposito in cancelleria: 12 aprile 1978.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 109 del 19 aprile 1978.

Pres. ROSSI - Rel. ROEHRSSEN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 183, 185, e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1976 dal tribunale di Bolzano, nel procedimento penale a carico di Azzolini Gualtiero, iscritta al n. 18 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 del 2 marzo 1977.

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 183, 185 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e telecomunicazioni).

Considerato che questa Corte con sentenza n. 225 del 1974 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, risultando pertanto la questione già decisa per quanto attiene a tali articoli.

Rilevato che il giudice a quo ha omesso di motivare sulla rilevanza della questione relativamente all'art. 185 del d.P.R. n. 156 del 1973 (che regola l'approvazione di progetti per impianti di telocomunicazioni), non avendo dimostrato come esso venga in applicazione nel giudizio a quo.

Ritenuta la necessità che detto giudice esamini tale rilevanza e la motivi adeguatamente ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e telecomunicazioni), già dichiarati costituzionalmente illegittimi, con sentenza n. 225 del 1974, nella parte relativa ai servizi di radiodiffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche.

Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo per il riesame della rilevanza della questione relativa all'art. 185 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere